Normativa e prassi

7 Febbraio 2023

Il regime delle accise fa posto a destinatari e speditori certificati

Dall’evoluzione normativa che ha interessato il regime generale delle accise, spiccano due nuovi attori, il “destinatario certificato” e lo “speditore certificato”, introdotti dalla direttiva (Ue) 2020/262 e recepiti dall’ordinamento nazionale con il Dlgs n. 180/2021. Il loro debutto è fissato per il 13 febbraio 2023. La Direzione accise – energie e alcoli fornisce chiarimenti su ruoli e adempimenti delle due figure con la circolare n. 3 del 3 febbraio 2023.

Le nuove disposizioni stabiliscono che soltanto tra tali soggetti possono essere movimentati i prodotti sottoposti ad accisa, immessi in consumo in uno Stato membro e successivamente trasportati in un altro Paese Ue per essere commercializzati.
La circolazione di tali merci verso il “destinatario certificato”, inoltre, secondo il novellato articolo10, comma 3, del Dlgs n. 504/95 (Tua), avviene tramite e-Das unionale emesso dal sistema informatizzato dopo che lo speditore ha inserito i dati richiesti. Al documento elettronico è attribuito un codice unico di riferimento amministrativo semplificato. L’e-Das unionale, precisa la direzione, differisce da quello emesso per le movimentazioni dei prodotti all’interno dei confini italiani.

Con riferimento alle caratteristiche delle due nuove figure, la circolare precisa che il “destinatario certificato” è abilitato a ricevere prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in un altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel nostro Paese. Può essere in possesso della doppia qualifica di “depositario autorizzato” o “destinatario registrato” e, quindi, operare in entrambi i ruoli. In tal caso, è necessario separare i prodotti all’interno del deposito e avere scritture contabili distinte.
L’imposta, precisa ancora il documento di prassi, è esigibile in Italia dalla presa in carico della merce ed è dovuta dal destinatario nazionale entro il giorno successivo all’arrivo dei prodotti. Tra gli obblighi del “destinatario certificato nazionale” è prevista, inoltre, la prestazione della garanzia per il pagamento dell’imposta, fissata nella misura del 100% dell’accisa dovuta, adempimento che va assolto prima della spedizione.
Per ottenere la qualifica di “destinatario certificato” l’esercente deve inviare, tramite Pec, richiesta all’ufficio delle Dogane territorialmente competente sul deposito presso il quale l’interessato intende ricevere e detenere ad accisa assolta i prodotti inviati da speditori certificati di altri Paesi dell’Unione europea.
L’ufficio delle dogane, verificati i requisiti, autorizza il richiedente con apposito provvedimento e gli attribuisce il codice identificativo, che dovrà essere indicato nell’e-Das unionale, con specificazione della data di decorrenza dell’efficacia. L’abilitazione è valida fino a revoca.

Lo “speditore certificato”, invece, è il soggetto abilitato a spedire prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in Italia e successivamente trasportati per scopi commerciali verso altri Stati dell’Unione. Anche in questo caso, per poter effettuare tali operazioni l’esercente deve prima chiedere, via Pec, l’abilitazione all’ufficio delle Dogane territorialmente competente sul deposito/locale dal quale intende spedire i prodotti immessi in consumo in Italia per essere trasportati verso un destinatario certificato di un altro Stato membro.
A differenza di quanto richiesto al “destinatario certificato”, allo “speditore certificato” non occorre essere già depositario autorizzato o destinatario registrato, deve però operare in uno dei settori interessati dall’accisa (deposito di vini, vendita di prodotti alcolici, eccetera).
L’ufficio delle dogane, riscontrati i dati dichiarati nell’istanza, emana il provvedimento autorizzativo e attribuisce al richiedente il codice identificativo (che dovrà essere indicato nell’e-Das unionale), con specificazione della data di decorrenza dell’efficacia.
Tra gli adempimenti a carico dell’operatore, la trascrizione, in un apposito registro, dei prodotti trasportati al momento in cui lasciano il locale riportato nella richiesta di abilitazione, con annotazione degli estremi dell’e-Das unionale e del luogo in cui i prodotti saranno consegnati.
La circolare ricorda, infine, che lo “speditore certificato” può richiedere il rimborso dell’accisa sui prodotti trasferiti pagata nel nostro Paese nel rispetto del termine di decadenza dei due anni dalla data del versamento.

Il regime delle accise fa posto a destinatari e speditori certificati

Ultimi articoli

Attualità 30 Aprile 2026

Precompilata 2026, in una guida le le informazioni utili per inviare il modello

Tutto quello che occorre sapere per visualizzare, accettare, modificare e integrare i dati già inseriti dall’Agenzia: 30 settembre e 2 novembre le due scadenze per 730 e Redditi È on line sul sito dell’Agenzia, oltre che su questa rivista, la guida “La dichiarazione precompilata 2026”.

Attualità 30 Aprile 2026

Online il 730 precompilato: da oggi in modalità consultazione

La fase 2 scatterà a partire dal 14 maggio: i contribuenti potranno modificare e trasmettere la dichiarazione, seguendo il calendario della campagna 2026 È disponibile da oggi la dichiarazione dei redditi 730 precompilata.

Attualità 30 Aprile 2026

Responsabilità solidale appalti: una faq sulla compensazione crediti

I versamenti vanno effettuati tramite F24 indicando il codice fiscale dell’affidatario inadempiente e, come secondo codice fiscale, quello del soggetto che paga Pubblicata una faq sul sito dell’Agenzia delle entrate sulla responsabilità solidale negli appalti, con particolare riferimento alle modalità di versamento di contributi e premi assicurativi in caso di inadempimento dell’affidatario.

Normativa e prassi 29 Aprile 2026

“General contractor” e Superbonus: chiarimenti sulle spese detraibili

Con un documento di prassi l’Amministrazione fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle spese sostenute nell’ambito degli interventi agevolati dal Superbonus Con la risoluzione n.

torna all'inizio del contenuto