Normativa e prassi

16 Gennaio 2023

Caricamento tessere per sale da gioco: non è il momento rilevante ai fini Iva

Una società che gestisce apparecchi da gioco e che intende offrire alla propria clientela, oltre alla tradizionale modalità di pagamento con l’inserimento delle monete, anche la modalità elettronica tramite tessere prepagate da ricaricare, non dovrà considerare il caricamento del credito come il momento in cui sorge l’esigibilità dell’Iva, avendo il titolare della tessera 12 mesi per spendere i soldi trasferiti nella card. Tale momento si concretizza infatti solo con l’acquisto delle giocate. 

Con la risposta n. 29/2023 l’Agenzia fornisce un parere sul momento in cui si realizza il presupposto impositivo, ai fini Iva e Ires, dell’attività di raccolta delle giocate, nel caso in cui il pagamento avvenga tramite l’utilizzo di tessere.
La società istante, nel dettaglio, fa sapere che i giocatori potranno effettuare le ricariche tramite il totem ”self service”, introducendo il denaro nel lettore di banconote o gettoniera e avvicinando la tessera che si ricaricherà automaticamente, effettuando il pagamento in cassa o creando un account on line da cui ricaricare dei crediti spendibili nella sezione denominata “borsellino elettronico”.
L’istante, inoltre, precisa che la tessera non scade mentre le ricariche, a partire dal momento in cui sono effettuate, hanno una scadenza prefissata di 12 mesi.

Secondo l’Agenzia occorre, in primis, valutare se i crediti caricati sulle tessere ricaricabili, possono rientrare fra i buoni corrispettivi indicati nella Direttiva Ue 2016/1065 del Consiglio del 27 giugno 2016. Al riguardo l’Agenzia ricorda che la norma che definisce il buono corrispettivo è  l’articolo 6-bis del Dpr n. 633/1972 secondo cui  ‘”per buono corrispettivo, si intende uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, (…), i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative”.
I buoni corrispettivo possono essere monouso (articolo 6-ter, comma 1, del Dpr n. 633/1972), ”se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono corrispettivo dà diritto (…)”. In tal caso ”ogni trasferimento di un buono corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono corrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione”. 
I buoni possono essere, inoltre, multiuso (articolo 6-quater, comma 1 Dpr n. 633/1972) se all’emissione la disciplina Iva applicabile non è nota. In tal caso ”ogni trasferimento di un buono corrispettivo multiuso precedente all’accettazione dello stesso come corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione” e ”la cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all’articolo 6 assumendo come pagamento l’accettazione del buono corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi”.

L’Agenzia chiarisce che il caricamento delle tessere effettuato con le modalità sopra descritte è equiparabile all’emissione di buoni corrispettivo multiuso, in quanto tali ricariche non sono spendibili solo per una sola tipologia di giochi ma, al contrario, possono essere utilizzate per acquistare partite su diversi dispositivi con diverse poste.
Di conseguenza presentando tali ricariche le caratteristiche di un buono multiuso, il trasferimento di denaro nella card prepagata non comporterà in capo al gestore alcun obbligo di certificazione dei corrispettivi relativi alla raccolta delle giocate, con la duplice conseguenza che ai fini Iva il momento di rilevanza sarà l’acquisto della giocata da parte del titolare della tessera e che, in caso di mancato utilizzo dei crediti presenti nella stessa tessera entro la scadenza dei 12 mesi, nessuna imposta sarà dovuta sulle somme.
Parimenti ai fini Ires, conclude l’Agenzia, il momento impositivo va individuato nella data in cui il possessore della tessera effettua la giocata, previo pagamento del corrispettivo. Anche qui il momento della ricarica è irrilevante ai fini reddituali tuttavia, il mancato utilizzo della card entro la scadenza dei 12 mesi determinerà una sopravvenienza attiva delle somme (articolo 88 del Tuir). 

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