Normativa e prassi

16 Gennaio 2023

Vendita del kit per preparare i pasti, Trasporto “accessorio” con Iva al 10%

Sussiste il “nesso di accessorietà” fra la cessione di una scatola comprensiva degli ingredienti per preparare una pietanza e il relativo trasporto. Tale circostanza comporta che entrambe le operazioni scontino la medesima aliquota Iva al 10 per cento. L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 36/2023, tiene conto dei nuovi elementi forniti dall’istante e, ad integrazione del parere precedentemente fornito, chiarisce che il trasporto del kit si può considerare una prestazione accessoria rispetto alla vendita, da assoggettare allo stesso regime Iva dell’operazione principale.

L’Agenzia rileva in primo luogo che l’operazione ”accessoria’ assume una posizione secondaria e subordinata rispetto a quella principale, configurandosi essenzialmente come un mezzo di completamento di quest’ultima.
Sul tema è intervenuta anche la Corte di giustizia Ue affermando che ”una prestazione deve essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore” (sentenza 18 gennaio 2018, causa C463/16, sentenza del 25 febbraio 1999 causa C349/96, sentenza del 19 luglio 2012, causa C44/11, sentenza del 16 aprile 2015 causa C42/14, sentenza dell’8 dicembre 2016 causa C208/15) e l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 337/2008.

Tali principi sono stati recepiti dalla Cassazione secondo cui ”la prestazione accessoria deve essere (…) strumentale a quella principale e avere il fine di permettere l’effettuazione o la migliore fruizione della prestazione principale“.

La stessa Agenzia è intervenuta in diversi documenti di prassi (risoluzioni n. 367/2008, n. 337/2008, n. 230/2002 e risposta del 3 giugno 2020, n.163) chiarendo che per l’accessorietà di un’operazione è necessario che la stessa:

  • Integri, completi o renda possibile l’operazione principale
  • Sia effettuata dallo stesso soggetto che effettua l’operazione principale
  • Sua resa nei confronti del medesimo soggetto nei confronti del quale è effettuata l’operazione principale.

Considerando che secondo lo schema descritto dalla società istante, la cessione del kit per la preparazione non sarebbe possibile senza il servizio di trasporto curato direttamente dall’Istante e che, come indicato nella documentazione integrativa, la selezione del pasto prescelto e la sua consegna presso il cliente sono elementi tra loro connessi nell’ambito dell’offerta dell’istante, si può senz’altro affermare che il servizio di trasporto della scatola non si limita ad avere una generica utilità rispetto alla prestazione principale, ma la rende possibile.
In definitiva, alla luce dei nuovi elementi istruttori evidenziati nell’istanza in trattazione, l’Agenzia ritiene che in base al nesso funzionale esistente tra la vendita del box e il relativo trasporto, entrambe le prestazioni possano scontare l’Iva al 10 per cento.

Vendita del kit per preparare i pasti, Trasporto “accessorio” con Iva al 10%

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