Normativa e prassi

18 Ottobre 2022

Crediti indebiti dei sostituti, pronti i codici per restituirli in F24

I crediti concessi ai lavoratori dipendenti e assimilati, dall’articolo 1 del Dl n. 66/2014 e dai commi 12 e seguenti dell’unico articolo della Stabilità 2015, riconosciuti in via automatica dai sostituti d’imposta in busta paga, e da questi utilizzati indebitamente in compensazione, possono essere recuperati tramite F24, indicando nel modello i codici tributo “7503” e “7504”, appositamente istituiti con la risoluzione n. 61/E del 18 ottobre 2022.

In sostanza, a fronte dell’erogazione dei crediti a favore dei dipendenti, i sostituti d’imposta, vale a dire gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato, possono recuperare le somme distribuite, utilizzandole in compensazione come credito d’imposta.
Può succedere però che tali crediti vengano utilizzati indebitamente, in tutto o in parte, e che, pertanto, l’Agenzia delle entrate emetta atti di recupero.

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24EP), delle somme dovute in esito ai detti atti di recupero, l’Agenzia ha istituito i codici tributo:

  • “7503” (Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale)
  • “7504” (Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – Controllo sostanziale).

Nel modello di pagamento F24, trovano posto nella sezione “Erario“, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati“, specificando obbligatoriamente il “codice ufficio” e il “codice atto” riportati nel provvedimento notificato. Nel campo “anno di riferimento” va riportato l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione, nel formato “AAAA“.

In caso di utilizzo del modello F24 EP, il campo “sezione” è valorizzato con “Erario” (valore F), e gli stessi codici tributo vanno indicati in corrispondenza delle somme esposte nella colonna “importi a debito versati”: Anche in questo caso devono essere riportati obbligatoriamente il “codice ufficio” e il “codice atto” del provvedimento notificato. Il campo “riferimento B” è quello che accoglie l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione, nel formato “AAAA“.

Con la risoluzione, infine, l’Agenzia coglie l’occasione per precisare che, in questi casi, non è possibile avvalersi della compensazione.

Crediti indebiti dei sostituti, pronti i codici per restituirli in F24

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