Normativa e prassi

18 Ottobre 2022

Sussidi post stato emergenziale, non rilevano ai fini impositivi

Non assumono rilevanza fiscale i sussidi corrisposti dalla Provincia alle imprese che sono state fortemente penalizzate dalle misure di contenimento anti Covid anche se sono erogati successivamente al 31 marzo 2022, data di conclusione dello stato d’emergenza.
È la sintesi del chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 516 del 18 ottobre 2022.

Il dubbio dell’istante era dovuto al fatto che in base alle disposizioni del decreto “Ristori”la concessione degli aiuti vale per le attività svolte entro il 31 marzo 2022, data che segna la fine del periodo emergenziale (Dl n. 221/2021).

L’Agenzia fa presente che in base al decreto “Ristori” (articolo 10-bis del Dl n. 137/2020) «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Rileva, inoltre, che dalla Delibera dell’ente pubblico si evince che la finalità del sussidio è quella di fornire un sostegno alle imprese che sono state penalizzate dall’emergenza epidemiologica registrando una rilevante diminuzione del volume d’affari.

Nel caso in esame, la Provincia concede alle imprese fortemente danneggiate dalle misure restrittive prese per la pandemia, dei sussidi straordinari in base a dei criteri determinati con Delibera e afferma inoltre che si tratta di aiuti diversi da quelli esistenti prima dell’emergenza. 

L’Agenzia ritiene che in base alla disposizione del decreto “Ristori” (articolo 10-bis del Dl n. 137/2020) i contributi in esame possano beneficiare della non rilevanza fiscale anche se erogati successivamente alla data di conclusione dello stato di emergenza. Si tratta, infatti, di aiuti corrisposti alle imprese, o lavoratori autonomi, a seguito dell’emergenza epidemiologica, quindi la loro finalità è in linea con quella indicata dalla norma.

Sussidi post stato emergenziale, non rilevano ai fini impositivi

Ultimi articoli

Normativa e prassi 4 Dicembre 2024

Erogazioni a no profit esteri, stesse regole per la deducibilità

In linea generale sono deducibili le donazioni a favore di una Fondazione senza scopo di lucro che quest’ultima destina poi a enti no profit stranieri.

Normativa e prassi 3 Dicembre 2024

Tax credit Fondazioni bancarie, fissata la percentuale per il 2024

È pari al 25,0778% dei versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2024 a favore del Fondo unico nazionale (Fun), il tax credit di cui possono usufruire le Fondazioni di origine bancaria (Fob) per l’anno 2024.

Normativa e prassi 3 Dicembre 2024

Acquisto con contratto rent to buy, sì al credito d’imposta Zes unica

Può accedere al credito d’imposta Zes unica per gli investimenti un’impresa che ha acquistato un immobile strumentale da destinare a una struttura produttiva, con la formula “rent to buy”.

Normativa e prassi 3 Dicembre 2024

Una sfilata di codici tributo fa ingresso nel mondo dell’ippica

I concessionari del settore dei giochi, tenuti a versare all’Agenzia delle dogane e dei monopoli le somme relative ai saldi per i concorsi pronostici sportivi, per l’ippica nazionale e internazionale e concorsi pronostici ippici, nonché per l’ippica d’agenzia, da oggi 3 dicembre 2024, possono adempiere utilizzando il modello “F24 accise”.

torna all'inizio del contenuto
Apri chat
Ti serve aiuto?
Ciao 👋
Come posso aiutarti?