11 Ottobre 2022
Comunicazione cessione bonus edilizi indicazioni per la remissione in bonis
Con la risoluzione n. 58/E dell’11 ottobre 2022, l’Agenzia delle entrate fornisce le istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis, consentita, dalla circolare n. 33/2022, in caso di intempestiva comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, al posto della detrazione diretta dei bonus edilizi (articolo 121 Dl “Rilancio”).
Il richiamato documento di prassi (vedi articolo “Cessione dei bonus edilizi, le novità dei decreti “Aiuti” e “Aiuti bis””), infatti, al paragrafo 5.4, ha chiarito che in presenza di determinate condizioni è consentito l’invio della comunicazione anche successivamente ai termini stabiliti dal provvedimento del 3 febbraio 2022 e dall’articolo 10 quater del Dl “Sostegni ter” avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis,.
Nella pratica, se la violazione non è stata ancora constatata e non è iniziata alcuna attività di accertamento, il contribuente, che possiede i requisiti fissati dalle norme di riferimento, può trasmettere la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del Dlgs n. 471/1997, tramite F24 senza possibilità di compensazione (articolo 2, comma 1, Dl n. 16/2012).
Per far ciò dovrà utilizzare modello F24 Elide, indicando il codice tributo “8114”, istituito con risoluzione n. 46/2012 e successivamente modificato con risoluzione n. 42/2018.
Nel modello, tra l’altro, va indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”.
Con riferimento alla compilazione dell’F24 Elide, l’Agenzia fa presente che, nella sezione “Contribuente”:
- nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, vanno riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto. In caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, vanno segnalati, invece, il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, oppure, in mancanza, del condomino incaricato dell’invio della comunicazione
- nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” trova posto il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice “10” da riportare nel campo “codice identificativo”. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari, va riportato il codice fiscale di uno di essi
e, in quella “Erario ed altro” vanno indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore
- nel campo “codice”, il codice tributo 8114
nel campo “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), l’anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell’opzione.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 6 Novembre 2025
Corsi di lingua: no all’esenzione Iva se manca il riconoscimento pubblico
Non basta ottenere un finanziamento pubblico per accedere all’agevolazione, ma è necessario che l’attività didattica sia formalmente certificata in termini di qualità e di finalità educativa Non è possibile applicare il regime di esenzione Iva disciplinato dall’articolo 10 del Dpr n.
Dati e statistiche 5 Novembre 2025
Entrate tributarie erariali: i dati dei primi nove mesi 2025
Il gettito complessivo mostra un aumento contenuto delle imposte dirette, che registrano un incremento di 807 milioni di euro, e una crescita più marcata delle indirette, salite di 7.
Normativa e prassi 5 Novembre 2025
Assicurazioni, obbligo di ritenuta anche per la stabile organizzazione
Il ruolo di sostituto d’imposta per l’adempimento sulle provvigioni spetta anche ai soggetti non residenti per i redditi corrisposti nel territorio nazionale, attraverso la propria sede fissa in Italia Dal 1° gennaio 2024, gli agenti e i mediatori di assicurazione sono tornati a essere soggetti alla ritenuta d’acconto sulle provvigioni, secondo quanto previsto dall’articolo 25-bis del Dpr n.
Attualità 4 Novembre 2025
Nuovo allarme truffa dall’Agenzia: tema, la tassazione di redditi esteri
La comunicazione ingannevole, riconoscibile da firma e timbri visibilmente contraffatti, invita a versare, nel giorno stesso, un determinato importo a titolo di ritenuta alla fonte L’Amministrazione finanziaria avverte che circolano false comunicazioni, a nome dell’Agenzia delle entrate, che chiedono la corresponsione, entro la giornata, di presunte ritenute alla fonte sui redditi e flussi finanziari esteri.