Attualità

10 Ottobre 2022

Bonus edilizi per le spese 2021, le opzioni entro il 15 ottobre

Ancora pochi giorni per l’opzione sconto in fattura o cessione del credito. Entro il prossimo 15 ottobre i beneficiari dei crediti d’imposta per le ristrutturazioni edilizie dovranno trasmettere all’Agenzia delle entrate la comunicazione di opzione utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito delle Entrate insieme alle istruzioni, in cui andrà indicato l’importo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto. L’adempimento riguarda le spese sostenute nel 2021 o per le rate residue delle spese del 2020. L’invio può essere eseguito direttamente dal beneficiario o da un intermediario incaricato.
La scadenza, più volte prorogata, è stata poi fissata al 15 ottobre 2022 dall’articolo 10-quater, Dl n. 4/2022.

Chi è tenuto all’invio telematico
L’adempimento deve essere eseguito dai beneficiari delle detrazioni edilizie per lavori di ristrutturazione, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, per l’installazione dei pannelli fotovoltaici e le strutture di ricarica dei veicoli elettrici, incluso il Superbonus del 110%, che intendono optare per il contributo sotto forma di sconto o per la cessione del credito. I beneficiari dovranno indicare nell’apposito modello l’importo complessivo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto (pari alla detrazione spettante). La trasmissione può essere effettuata direttamente dall’interessato o da un suo intermediario incaricato
 
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata:

  • dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, nei casi in cui non è richiesta la presenza del visto di conformità
  • in caso di interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli che necessitano del visto di conformità, esclusivamente dal soggetto che rilascia tale visto.

La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata:
• dall’amministratore di condominio se non è richiesto il visto di conformità
• dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, per gli interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli non ammessi al Superbonus che richiedono il citato visto. Nei casi di invio da parte dell’amministratore di condominio o del condòmino, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni.

La comunicazione della cessione del credito per le rate residue non fruite, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per quelli sulle parti comuni di un edificio, è inviata:

  • dal singolo condomino, se non è richiesto il visto di conformità
  • esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità per gli interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli non ammessi al Superbonus per i quali è richiesto il visto di conformità.

Come inviare la comunicazione
La comunicazione dell’opzione, sia per gli interventi effettuati sugli immobili sia per quelli  eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all’Agenzia, esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposito modello, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia.

La comunicazione può essere compilata e inviata utilizzando la procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia. Dopo l’autenticazione basta seguire il percorso: La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi selezionare “Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus”.

La comunicazione può anche essere compilata utilizzando il software disponibile sul sito dell’Agenzia e poi inviata attraverso i servizi telematici delle Entrate (Entratel/Fisconline).

Bonus edilizi per le spese 2021, le opzioni entro il 15 ottobre

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