11 Ottobre 2022
Comunicazione cessione bonus edilizi indicazioni per la remissione in bonis
Con la risoluzione n. 58/E dell’11 ottobre 2022, l’Agenzia delle entrate fornisce le istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis, consentita, dalla circolare n. 33/2022, in caso di intempestiva comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, al posto della detrazione diretta dei bonus edilizi (articolo 121 Dl “Rilancio”).
Il richiamato documento di prassi (vedi articolo “Cessione dei bonus edilizi, le novità dei decreti “Aiuti” e “Aiuti bis””), infatti, al paragrafo 5.4, ha chiarito che in presenza di determinate condizioni è consentito l’invio della comunicazione anche successivamente ai termini stabiliti dal provvedimento del 3 febbraio 2022 e dall’articolo 10 quater del Dl “Sostegni ter” avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis,.
Nella pratica, se la violazione non è stata ancora constatata e non è iniziata alcuna attività di accertamento, il contribuente, che possiede i requisiti fissati dalle norme di riferimento, può trasmettere la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del Dlgs n. 471/1997, tramite F24 senza possibilità di compensazione (articolo 2, comma 1, Dl n. 16/2012).
Per far ciò dovrà utilizzare modello F24 Elide, indicando il codice tributo “8114”, istituito con risoluzione n. 46/2012 e successivamente modificato con risoluzione n. 42/2018.
Nel modello, tra l’altro, va indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”.
Con riferimento alla compilazione dell’F24 Elide, l’Agenzia fa presente che, nella sezione “Contribuente”:
- nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, vanno riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto. In caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, vanno segnalati, invece, il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, oppure, in mancanza, del condomino incaricato dell’invio della comunicazione
- nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” trova posto il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice “10” da riportare nel campo “codice identificativo”. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari, va riportato il codice fiscale di uno di essi
e, in quella “Erario ed altro” vanno indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore
- nel campo “codice”, il codice tributo 8114
nel campo “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), l’anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell’opzione.

Ultimi articoli
Attualità 14 Febbraio 2025
M’illumino di meno 2025: insieme per un presente sostenibile
Anche quest’anno l’Agenzia partecipa a “M’illumino di Meno”, l’iniziativa di sensibilizzazione promossa da Rai Radio2 in occasione della “Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili”.
Normativa e prassi 14 Febbraio 2025
Patto di famiglia, profili fiscali delle “attribuzioni compensative”
L’aliquota e la franchigia dell’imposta di donazione da applicare alle “attribuzioni compensative” rientranti nel patto di famiglia sono determinate in base al rapporto di parentela esistente fra il disponente e il legittimario non assegnatario.
Normativa e prassi 13 Febbraio 2025
Imposta di successione, cambia il modello dichiarativo
Pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate il provvedimento del 13 febbraio 2025, con il quale viene data attuazione alle norme del Dlgs n.
Normativa e prassi 13 Febbraio 2025
Agevolazione prima casa: due via libera per i residenti esteri
Un cittadino italiano residente all’estero che acquista in Italia un’abitazione può fruire dei benefici prima casa anche se il nuovo immobile si trova in un Comune diverso da quello dell’ultima residenza.