5 Novembre 2025
Assicurazioni, obbligo di ritenuta anche per la stabile organizzazione
Il ruolo di sostituto d’imposta per l’adempimento sulle provvigioni spetta anche ai soggetti non residenti per i redditi corrisposti nel territorio nazionale, attraverso la propria sede fissa in Italia
Dal 1° gennaio 2024, gli agenti e i mediatori di assicurazione sono tornati a essere soggetti alla ritenuta d’acconto sulle provvigioni, secondo quanto previsto dall’articolo 25-bis del Dpr n. 600/1973. La ritenuta si applica al momento del pagamento, secondo il criterio “di cassa”. Ciò vale anche per le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri, che assumono il ruolo di sostituto d’imposta per i redditi corrisposti.
Il chiarimento, fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 286 del 5 novembre 2025, è stato richiesto da una compagnia di assicurazione e riassicurazione con sede in Belgio, operante all’interno del mercato Ue e dello Spazio economico europeo (See), tramite un modello di esternalizzazione delle attività di sottoscrizione delle polizze e delle operazioni correlate, attraverso managing agent e coverholder.
La compagnia opera anche in Italia tramite una stabile organizzazione (SO ITA), registrata come sede secondaria e autorizzata dall’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni). La sede italiana si occupa, per conto della casa madre, di servizi amministrativi, legali e di compliance, della gestione dell’imposta sulle assicurazioni, di attività di promozione e marketing, e di ricezione di premi assicurativi e imposte dai corrispondenti, ma non è parte dei contratti di provvigione. I broker locali e i coverholder raccolgono premi assicurativi e li trasferiscono a SO ITA, che gestisce gli obblighi di compliance, inclusi quelli fiscali.
Per quanto riguarda i flussi finanziari, la stabile organizzazione, in un caso, riceve i premi assicurativi al netto delle provvigioni spettanti ai broker locali e ai coverholder; in un altro, trasferisce i premi ai broker accreditati comprensivi delle provvigioni. La compagnia chiede se la stabile organizzazione debba applicare la ritenuta d’acconto prevista dall’articolo 25-bis del Dpr n. 600/1973 sulle provvigioni nei due casi sopra descritti.
L’Agenzia ripercorre innanzitutto la disposizione richiamata, che disciplina l’obbligo di applicare una ritenuta d’acconto sulle provvigioni corrisposte per attività di intermediazione commerciale, come quelle svolte da agenti, mediatori, rappresentanti e procacciatori d’affari. L’obbligo riguarda i contribuenti indicati nell’articolo 23 dello stesso decreto, vale a dire, principalmente, enti, società e imprenditori, con l’eccezione delle imprese agricole.
La ritenuta deve essere effettuata in base al criterio di cassa, quindi al momento del pagamento della provvigione, e rappresenta un acconto sulle imposte dovute dal percettore del compenso (sia Irpef che Ires). È previsto anche l’obbligo di rivalsa, cioè il diritto del sostituto d’imposta di trattenere la ritenuta a chi percepisce la provvigione.
La norma si applica, specifica l’Agenzia, anche quando le somme in questione sono pagate a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. In questi casi, la sede distaccata agisce come rappresentante fiscale del soggetto estero, assumendo gli obblighi tributari connessi all’attività svolta nel territorio italiano.
Al riguardo, un’importante novità è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023), che ha riscritto il quinto comma dell’articolo 25-bis, ridefinendo l’elenco dei soggetti esonerati dall’obbligo di ritenuta. Tra questi rientrano, ad esempio, le agenzie di viaggio, i rivenditori di biglietti di trasporto, le banche, le società finanziarie, i mediatori marittimi e aerei, i rappresentanti di imprese petrolifere e i consorzi tra imprese agricole o artigiane senza scopo di lucro. Tuttavia, come chiarito dalla circolare n. 7/2024, per effetto della modifica il regime di esonero non si applica più agli “agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione” e ai “mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva”.
Sullo stesso tema, un’altra situazione operativa frequente riguarda i casi in cui l’intermediario (come un agente o un mediatore) trattiene direttamente la provvigione dalle somme incassate per conto del committente. In questi casi, la legge prevede che sia lo stesso percettore a dover calcolare e versare al committente l’importo della ritenuta. Quest’ultima si considera effettuata nel mese successivo a quello in cui è avvenuto il trattenimento, e da quel momento decorrono i termini per il versamento da parte del committente.
Detto ciò, tornando ai due casi pratici proposti nell’interpello, l’Agenzia chiarisce che, alla luce della normativa e della prassi sopra richiamata, la stabile organizzazione italiana di un soggetto estero assume il ruolo di sostituto d’imposta per i redditi corrisposti nel territorio nazionale, come previsto dall’articolo 23 del Dpr n. 600/1973 e precisa che sia il trasferimento da parte dei corrispondenti locali alla stabile organizzazione dei premi al netto delle provvigioni sia il successivo pagamento ai broker accreditati rappresentano il momento del pagamento delle provvigioni.
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