21 Settembre 2022
Monitoraggio fiscale: obbligo per gli stabiliti senza succursale
Con la risposta n. 463 del 21 settembre 2022, l’Agenzia chiarisce che gli intermediari bancari e finanziari, tra cui rientrano anche le imprese assicurative, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, “stabiliti senza succursale” sul territorio della Repubblica italiana sono inclusi tra i soggetti obbligati alla disciplina dell’antiriciclaggio, nonché agli obblighi di monitoraggio fiscale.
Una compagnia di assicurazioni residente in Lussemburgo ed ivi assoggettata a tassazione è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia, in regime di stabilimento ed in libera prestazione di servizi, offrendo polizze assicurative nei rami vita: a tal fine, la società è iscritta nell’elenco II dell’Albo imprese tenuto dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), relativo alle imprese di assicurazione ammesse ad operare in Italia in libera prestazione di servizi.
Ai fini fiscali, la compagnia ha optato per operare in qualità di sostituto d’imposta in relazione ai redditi di capitale corrisposti agli assicurati, in virtù delle disposizioni di cui all’articolo 26-ter Dpr n. 600/1973.
La società rappresenta che, con riferimento alle comunicazioni sul monitoraggio fiscale a cui sono tenuti gli intermediari sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 1 Dl 167/1990, non ha effettuato alcuna trasmissione dati, ritenendo che tale obbligo non fosse applicabile fino all’entrata in vigore del regolamento Ivass n. 111, emanato in data 13 luglio 2021, disciplinante gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Pertanto, la compagnia chiede conferma della correttezza del comportamento tenuto e del termine di decorrenza degli obblighi di monitoraggio in capo alle imprese assicurative con sede legale in altro Stato membro Ue o in un paese aderente allo Spazio economico europeo che svolgono attività nel ramo vita in Italia in regime di libera prestazione di servizi “stabilite senza succursale”.
L’Agenzia premette che l’articolo 1, comma 1 Dl n. 167/1990 prevede che “gli intermediari bancari e finanziari di cui all’articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli operatori non finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, lettera i) Dlgs 231/2007, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati di cui all’articolo 31, comma 2, del menzionato decreto relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 Tuir”.
Con riferimento ai soggetti rientranti nell’ambito delle disposizioni della normativa antiriciclaggio richiamata dal legislatore fiscale, l’articolo 1 Dlgs n. 90/2017 e, successivamente, il Dlgs 1n. 25/2019 hanno apportato rilevanti modificazioni al Dlgs n. 231/2007.
Per effetto delle modifiche recate dal citato articolo 1, all’articolo 3, comma 2, lettera u), del decreto legislativo da ultimo citato, è stato previsto che rientrano nella categoria degli intermediari bancari e finanziari “gli intermediari bancari e finanziari di cui al presente comma aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana”.
L’articolo 8, comma 7, del medesimo Dlgs n. 90/2017, entrato in vigore a decorrere dal 4 luglio 2017, ha modificato la disciplina del monitoraggio fiscale di cui al Dl n. 167/1990.
Per effetto di tali modifiche – osserva l’Agenzia – gli “intermediari bancari e finanziari”, tra cui rientrano anche le imprese assicurative, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, “stabiliti senza succursale” sul territorio della Repubblica italiana sono inclusi tra i soggetti obbligati alla disciplina dell’antiriciclaggio nonché agli obblighi di monitoraggio fiscale.
Relativamente alle imprese di assicurazione, con provvedimento n. 211/2021, l’Ivass ha modificato, tra l’altro, il regolamento n. 44/2019, stabilendo quali imprese assicurative estere stabilite senza succursale siano tenute alla disciplina antiriciclaggio in base a determinati requisiti dimensionali ed organizzativi.
Ebbene, la disciplina del monitoraggio fiscale nello stabilire i soggetti che sono tenuti agli obblighi di comunicazione richiama i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2 Dlgs n. 231/2007 e non anche i successivi provvedimenti attuativi della disciplina antiriciclaggio che ha finalità diverse da quella fiscale: dunque, l’identificazione delle imprese di assicurazioni “stabilite senza succursale” ai fini della disciplina del monitoraggio fiscale è indipendente da eventuali limiti e condizioni poste dall’Ivass ai fini dell’antiriciclaggio.
Ciò posto, continua l’Agenzia, in relazione ai trasferimenti da e verso l’estero di mezzi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera s) Dlgs n. 231/2007, sono tenute agli obblighi di monitoraggio di cui all’articolo 1 Dl n. 167/1990 tutte le imprese di assicurazione che operano in regime di libera prestazione di servizi in Italia indipendentemente dalla circostanza che la compagnia abbia esercitato l’opzione di cui all’articolo 26-ter, comma 3 Dpr n. 600/1973.
L’assoggettamento dei redditi di capitale ad imposta sostitutiva da parte dell’intermediario finanziario estero, non è sufficiente ad esonerare l’intermediario finanziario dagli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 1 Dl n. 167/1990. Infatti, nella misura in cui in tali operazioni di trasferimento da e verso l’estero non intervenga un intermediario finanziario residente in grado di monitorare i flussi in entrata/in uscita al/dal circuito bancario e finanziario italiano, tali segnalazioni sono dovute nonostante sui relativi redditi di capitale l’impresa di assicurazione estera applichi l’imposta sostitutiva.
Tali imprese sono ricomprese tra gli intermediari finanziari soggetti all’applicazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana, per effetto della modifica recata dall’articolo 8, comma 7 Dlgs n. 90/2017 all’articolo 1 Dl 1n. 67/1990 e del rinvio all’articolo 3, comma 2 Dlgs n. 231/2007, con decorrenza dal 4 luglio 2017.
Quindi – conclude l’Agenzia – non si può ritenere applicabile tale obbligo soltanto a decorrere dall’entrata in vigore del provvedimento Ivass n. 111 del 13 luglio 2021, né è possibile disapplicare la sanzione prevista dall’articolo 5, comma 1 Dl n. 167/1990, attesa la mancanza di obiettive condizioni di incertezza circa la portata e l’ambito di applicazione dell’articolo 1 del Dl da ultimo citato.
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