21 Settembre 2022
Lavori trainati su immobile tutelato, 110% fino al 31 dicembre 2023
Via libera al Superbonus per le spese sostenute, entro il 31 dicembre 2023, in relazione agli interventi “trainati” di efficientamento energetico, effettuati dal condomino proprietario dell’unità immobiliare interessata, facente parte di un condominio tutelato. Lo precisa l’Agenzia nella risposta n. 462 del 21 settembre 2022, osservando che la questione proposta si risolve semplicemente applicando le disposizioni normative vigenti e la collegata prassi.
Come si intuisce, l’interpellante vuole conferma sia della possibilità di fruire della detrazione nella misura del 110% delle spese che del termine del 31 dicembre 2023 entro il quale sostenerle.
L’Agenzia gli offre i desiderati assist con il comma 2 dell’articolo 119 del decreto “Rilancio”, e ancor di più con le circolari nn. 24 e 30 del 2020, nelle quali ha chiarito che, se – per effetto dei vincoli ai quali l’edificio è sottoposto o dei regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali – non è possibile effettuare neanche uno degli interventi “trainanti“, il Superbonus si applica, comunque, alle spese sostenute per gli interventi “trainati” quali, ad esempio, la sostituzione degli infissi o la realizzazione del cappotto interno nelle singole unità immobiliari non funzionalmente indipendenti. In tale caso, la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche, prevista dalla richiamata norma, va effettuata con riferimento a ciascuna unità immobiliare e l’asseverazione va predisposta dal tecnico abilitato, utilizzando la procedura prevista per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti.
Riguardo ai termini di scadenza dei lavori, l’Agenzia ricorda che il legislatore ha prorogato l’agevolazione fiscale con scadenze differenziate a seconda del beneficiario (comma 28, articolo 1, legge di bilancio n. 234/2021). Attualmente, quindi, per gli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, il Superbonus spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
In relazione agli interventi realizzati su immobili vincolati, poi, con la circolare n. 23/2022 ha precisato che il termine ultimo per fruire del maxi sconto è quello previsto per gli interventi “effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio” (comma 8-bis, primo periodo, articolo 119, “Rilancio”.
Per l’istante, in sostanza, arriva un doppio, motivato, sì.
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