Normativa e prassi

6 Aprile 2022

Copie conformi in “pdf” inviate via mail l’imposta di bollo non è forfetaria

Le copie conformi di documenti depositati nel “fascicolo digitale” (in originale o in copia conforme all’originale) rilasciate da un ente in formato elettronico via Pec o via e-mail, scontano l’imposta di bollo di 16 euro a foglio e non quella forfettaria pari a 16 euro complessive a prescindere dalla dimensione del documento. È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 170 del 6 aprile 2022.
L’ente istante, che in sintesi chiede di conoscere il corretto trattamento tributario da riservare al rilascio delle copie conformi dei fascicoli digitali che vengono trasmesse al richiedente in formato elettronico via Pec o via mail, ritiene che si possa applicare l’imposta di bollo nella misura forfettaria.
L’Agenzia ripercorre la normativa sull’imposta di bollo fra cui l’articolo 4 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr n. 642/1972 che prevede il pagamento dell’imposta nella misura di 16 euro a foglio, per gli “Atti e provvedimenti degli organi dell’Amministrazione dello stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…), nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta“.
Ricorda, inoltre, la nota a margine del comma 1-quater del citato articolo 4, che prevede invece la misura forfettaria dell’imposta (“Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l’imposta di cui al comma 1-quater è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento“).
Con riferimento ai documenti informatici e alle relative caratteristiche di integrità e immodificabilità vengono richiamate le disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs n. 82/2005) e il dpcm 13 novembre 2014 con tutte le regole tecniche in tema di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici inclusi quelli della pubblica amministrazione.
Alla luce del quadro delineato l’Agenzia ritiene che l’imposta forfettaria di 16 euro che prescinde dalla dimensione del documento si possa applicare solo se i documenti sono rilasciati “per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta” e dunque “se prodotti in conformità alle linee guida” come disposto dall’articolo 23- bis del CAD e dalle regole tecniche contenute nel Dpcm del 13 novembre 2014. Le copie dei documenti presi dal fascicolo digitale rilasciati dall’ente, invece, non hanno tali caratteristiche per cui l’imposta da applicare non potrà essere quella forfettaria ma sarà di 16 euro per ogni foglio.
 

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