Normativa e prassi

22 Marzo 2022

Aliquota ordinaria per il kit di soli giochi destinati ai bambini

La scatola contenente materiale didattico-ricreativo, tra cui schede illustrative e video tutorial, che spiegano al bambino come utilizzare i giochi contenuti nella confezione senza consentirgli di interagire con l’educatore, deve essere venduta dalla cooperativa Onlus a Iva piena. I servizi educativi all’infanzia effettuati configurano infatti una cessione di beni e non una prestazione di servizio. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 148 del 22 marzo 2022.

La cooperativa istante, nell’ambito della sua attività educativa nei confronti dell’infanzia, intende vendere, online, una scatola contenente diverso materiale utile per svolgere attività didattiche-ricreative in Rete, tramite tutorial realizzati dagli operatori culturali della stessa Onlus, scaricabili online.
Secondo l’ente l’iniziativa, considerata la varietà e la qualità degli oggetti proposti, in grado di stimolare il coinvolgimento diretto dei bambini e la loro crescita attraverso il materiale didattico cartaceo e online fornito, si configurerebbe come un vero e proprio servizio educativo e non come una mera cessione di beni.
Partendo da tale convinzione, la Onlus ritiene che la scatola didattica possa essere venduta applicando l’aliquota Iva ridotta del 5% prevista per specifiche prestazione offerte dalle cooperative sociali a favore di determinate categorie di cittadini. Ritiene, inoltre, che lo stesso sconto vada applicato anche per le spese di spedizione e trasporto in quanto operazioni accessorie alla principale.

L’analisi del quadro normativo descritto dall’Agenzia delle entrate porta a una diversa conclusione.
In primis, il documento di prassi precisa che le prestazioni educative rese nei confronti dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, compresa la fornitura di libri e materiali didattici, sono esenti da Iva. L’agevolazione è prevista dall’articolo 10, n. 20) del decreto Iva.

Pagano invece, l’Iva al 5%, le cooperative sociali e loro consorzi per le prestazioni educative a favore dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche in generale rese nei confronti “degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, (…)” (Tabella A – parte II-bis, Dpr n. 633/1972).
Per quanto riguarda il profilo oggettivo, l’aliquota ridotta può essere applicata alle attività di natura educativa o didattica di ogni genere, comprese quelle in cui l’istruzione è fornita per sviluppare conoscenze e attitudini, sono però escluse le prestazioni di carattere puramente ricreativo. Sono incluse nell’agevolazione anche le cessioni accessorie di materiale didattico utilizzabile esclusivamente per tali finalità.

Tornando alla vicenda dell’interpello, la scatola venduta dall’istante contiene cancelleria, libri, adesivi, prodotti di cartotecnica, schede illustrative e un video tutorial scaricabile online. La cooperativa stessa, nel descrivere gli oggetti del kit, fa presente che “le schede illustrative e i tutorial a cui rimandano consentono lo svolgimento del gioco e offrono le istruzioni principali per l’utilizzo dei materiali e degli strumenti di gioco”.
I video tutorial, in particolare, osserva l’Agenzia, sono delle semplici registrazioni che spiegano come utilizzare i giochi contenuti nella scatola, ma non consentono ai bambini di interagire online con gli educatori.

In definitiva, secondo l’Amministrazione, a differenza di quanto sostenuto dall’istante, le schede illustrative e i video tutorial non possono essere considerati alla stregua di un “servizio educativo”, in quanto l’elemento principale dell’operazione è una cessione di beni.
Di conseguenza le scatole devono essere vendute ad aliquota ordinaria, non rientrando tra le prestazioni didattiche-educative agevolate effettuate nei confronti dei soggetti indicati al numero 27-ter dell’articolo 10 del decreto Iva da parte di cooperative sociali e loro consorzi.
Va da sé, a questo punto, che l’aliquota è piena anche per le spese di trasporto e di spedizione del materiale.

Aliquota ordinaria per il kit di soli giochi destinati ai bambini

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