5 Gennaio 2022
Il Fisco nella legge di bilancio – 3 Bonus del 75% a chi elimina barriere
Le spese sostenute nel 2022 per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti potranno essere recuperate, per tre quarti, a scomputo delle imposte sui redditi. L’agevolazione, se sfruttata in dichiarazione, andrà spalmata su cinque anni; in alternativa, sarà possibile optare per la cessione del credito ad altri soggetti oppure per lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha eseguito gli interventi assistiti dal bonus.
La novità è contenuta nel comma 42 dell’articolo 1, legge 234/2021, che ha inserito nel Dl 34/2020 (“decreto Rilancio”) un nuovo articolo 119-ter, rubricato “Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche”.
Ricordiamo che, ordinariamente, questi lavori rientrano tra quelli che danno diritto al “bonus ristrutturazioni” (articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir), “premiati”, pertanto, con una detrazione Irpef del 36%, calcolata su una spesa massima di 48mila euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo; attualmente e – come stabilito dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 37, lettera b), numero 1, legge 234/2021) – fino al 31 dicembre 2024, il bonus è potenziato al 50%, calcolabile su un tetto di spesa doppio, 96mila euro.
Solo per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022
La disposizione ora introdotta riconosce ai contribuenti – senza fare alcuna distinzione tra soggetti Irpef e soggetti Ires – una detrazione dall’imposta lorda sui redditi in misura pari al 75% delle spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, cioè iscritti in catasto o per i quali è stata presentata richiesta di accatastamento; pertanto, non sono agevolabili le opere, pur effettuate a quello scopo, riguardanti, però, immobili di nuova costruzione.
Il bonus spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Per essere ammessi all’agevolazione fiscale, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento del ministro dei Lavori pubblici in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche (Dm 236/1989).
Limiti di spesa agevolabile
A seconda della tipologia del fabbricato sul quale si interviene, sono stati fissati tre diversi tetti di spesa massima su cui calcolare la detrazione spettante:
- 50mila euro per gli edifici unifamiliari (fondamentalmente, le villette) e per le unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno
- 40mila euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici composti da due a otto unità
- 30mila euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici composti da più di otto unità.
Detrazione in dichiarazione, cessione del credito o sconto in fattura
La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e spetta fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta lorda; se non c’è capienza d’imposta, la parte eccedente non è rimborsabile.
È comunque possibile avvalersi delle modalità di fruizione alternativa già riconosciute, dall’articolo 121 dello stesso “decreto Rilancio”, in relazione alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (“bonus ristrutturazioni”), di efficienza energetica (“ecobonus”), di adozione di misure antisismiche (“sismabonus”), di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (“bonus facciate”), di installazione di impianti fotovoltaici, di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Vale a dire che i contribuenti interessati, in luogo dell’utilizzo diretto nella dichiarazione dei redditi della detrazione spettante, possono optare:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione, con facoltà di successiva cessione a ulteriori soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
- per la cessione del credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione a ulteriori soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
continua
La prima puntata è stata pubblicata lunedì 3 gennaio
La seconda puntata è stata pubblicata martedì 4 gennaio
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