16 Novembre 2021
Tax credit servizi digitali 2021: stop alle domande il 20 novembre
Si chiude il prossimo sabato 20 novembre la finestra temporale a disposizione delle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che abbiano almeno un dipendente alle proprie dipendenze, per accedere al credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta nel 2019 per l’acquisizione dei servizi digitali. Ricordiamo ai beneficiari cosa fare per ottenerlo e come utilizzarlo.
Il bonus, riconosciuto per gli anni dal 2020 al 2022, è stato introdotto dall’articolo 190 del decreto “Rilancio” e dall’articolo 1, comma 610, della legge di bilancio 2021 (vedi articoli “Dl “Rilancio” a piccole dosi – 7 un credito per i servizi digitali” e “Legge di bilancio 2021 e Fisco – 19 I crediti d’imposta per la stampa”), mentre le modalità e i tempi di erogazione sono stati stabiliti con il Dpcm del 4 agosto 2020 (vedi articolo “Bonus servizi digitali per l’editoria: definite le “istruzioni” per l’uso”).
Destinatarie del tax credit sono le imprese editrici di quotidiani e periodici che hanno residenza fiscale o stabile organizzazione in Italia, sede legale in un Paese dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo, siano individuate nel registro delle imprese con il codice Ateco 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici), siano iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (Roc), occupino almeno un dipendente con un contratto a tempo indeterminato.
La richiesta del bonus, cui va allegata la dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti e le spese certificate corredata da visto di conformità e gli eventuali aiuti de minimis di cui si è usufruito nei due esercizi finanziari precedenti a quello in corso, deve pervenire per via esclusivamente telematica al dipartimento per l’Informazione e l’Editoria utilizzando la procedura riservata del portale “impresainungiorno.gov.it”.
Il credito di imposta è riconosciuto, in misura pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell’anno precedente a quello cui si riferisce il bonus, per i servizi digitali di acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale e per information technology di gestione della connettività ed è alternativo e non cumulabile, per le stesse voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse.
Qualora le richieste di credito d’imposta risultino superiori allo stanziamento delle risorse disponibili si procederà ad una ripartizione proporzionale tra tutti gli aventi diritto.
L’elenco dei beneficiari verrà approvato con decreto del Capo del dipartimento entro il 31 dicembre dell’anno a cui si riferisce il credito d’imposta.
Infine va ricordato che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, con indicazione del codice tributo “6919”, servendosi dei canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari.
Gli stessi beneficiari, poi, dovranno indicare il credito d’imposta a partire dalla dichiarazione dei redditi riguardante il periodo d’imposta in cui è stato erogato fino a quella relativa al termine dell’utilizzo.
Nel caso di perdita dei requisiti validi per l’ottenimento del bonus ne va data immediata comunicazione al fine di regolarizzare la propria posizione.
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