26 Gennaio 2026
Falso deposito cauzionale, nuovo tentativo di phishing
Un falso sollecito comunica al destinatario la necessità di versare un deposito cauzionale presso una banca, elencando una serie di normative che imporrebbero l’adempimento
L’Agenzia mette in guardia da una nuova campagna tendenziosa. Questa volta il tema è il mancato versamento del deposito cauzionale. Sfruttando indebitamente sia il nome dell’Agenzia sia di alcuni dirigenti, si inducono le malcapitate vittime al versamento di un deposito cauzionale. Il primo contatto avviene tramite mail con il seguente messaggio testuale:
Come si evince dall’immagine sopra riportata, in questo falso sollecito viene spiegato che è necessario versare un deposito cauzionale presso una nota banca, elencando una serie di normative che imporrebbero la richiesta di adempimento, altrimenti non sarà possibile ritirare il capitale dovuto. Inoltre, nell’ipotesi in cui questa richiesta non venga evasa entro una breve scadenza, viene paventata la possibilità di un recupero coattivo del credito. Particolarità di questa campagna di phishing è qualora il destinatario risponda in maniera scettica al truffatore, quest’ultimo invia un messaggio come il seguente:
Il truffatore in pratica sostiene che la funzione dell’Agenzia in questa occorrenza è quella di fare da tramite tra le due parti per controversie internazionali, giustificando così l’indebita richiesta di denaro.
Tuttavia, è possibile notare diversi particolari che rivelano la natura fraudolenta della comunicazione, aspetti che spesso sono ricorrenti nelle varie campagne:
- nome visualizzato e un indirizzo mail verosimili, ma differenti da quelli ufficiali
- utilizzo di un canale non ufficiale (per questo tipo di comunicazione)
- gravità del fatto contestato
- senso di urgenza (pagamento entro una breve scadenza)
- conseguenze in caso di mancato adempimento della richiesta.
L’Amministrazione ribadisce di non essere il mittente di queste comunicazioni e di essere totalmente estranea al loro invio. L’Agenzia quindi raccomanda di prestare la massima attenzione se si riceve una comunicazione simile, di non cliccare i link presenti al loro interno e di non fornire in nessun caso credenziali d’accesso, dati personali e coordinate bancarie.
In caso di dubbi sulla veridicità di una comunicazione ricevuta dalle Entrate, è sempre preferibile verificare preliminarmente consultando la pagina Segnalazioni e approfondimenti nella sezione “Focus sul phishing” del portale internet dell’Agenzia, oppure rivolgendosi ai contatti reperibili sul portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it o direttamente all’Ufficio Locale territorialmente competente.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 20 Luglio 2026
Split payment per altri tre anni, l’Ue proroga il sistema fino al 2029
La Commissione ha riconosciuto che la scissione dei pagamenti ha prodotto risultati significativi nel contenimento dell’evasione Iva e accolto la richiesta dell’Italia L’Unione europea ha dato il via libera all’Italia per continuare ad applicare il meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2029, prorogando di tre anni l’autorizzazione, con effetti dal primo luglio 2026.
Normativa e prassi 20 Luglio 2026
Fusione di fondi transfrontalieri: fisco neutrale per gli investitori
L’attribuzione delle quote del fondo incorporante non genera redditi di capitale né redditi diversi, di conseguenza, non deve essere applicata la ritenuta del 26 per cento La fusione per incorporazione tra fondi Ucits di diversi Paesi dell’Unione europea non genera alcuna tassazione immediata per gli investitori residenti in Italia.
Normativa e prassi 20 Luglio 2026
Buoni postali: esenti gli interessi per i residenti in Stati white list
In presenza di determinate condizioni, quando il beneficiario vive stabilmente all’estero in Paesi white list, l’imposta sostituiva sui buoni fruttiferi postali non si applica Se i buoni sono depositati presso Poste italiane (articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale n.
Attualità 17 Luglio 2026
Global minimum tax: effetti degli adempimenti tardivi
Le violazioni connesse alla intempestiva presentazione di comunicazioni e dichiarazioni previsti dalla Gmt rientrano, per lo più, nell’ambito applicativo del ravvedimento operoso La disciplina della Global minimum tax, originariamente contenuta nel Dlgs n.