Normativa e prassi

19 Ottobre 2021

Registratore difettoso, la buona fede può attenuare la sanzione da pagare

L’omessa o incompleta memorizzazione e trasmissione al Fisco dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri è in ogni caso sanzionabile anche se la violazione dipende da un errore nell’installazione del registratore telematico, tanto più se il mal funzionamento è stato rilevato dal contribuente con estremo ritardo a causa della mancata verifica dell’apparecchio. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 737 del 19 ottobre 2021.

Il pasticcio di cui è stata protagonista la contribuente che ha presentato l’interpello è stato provocato da una disattenzione del tecnico che ha installato il registratore telematico per la certificazione dei corrispettivi tramite memorizzazione elettronica e invio telematico dei dati, adempimento obbligatorio dal 1° gennaio 2020.
L’istante è una parrucchiera a regime fiscale forfetario. Il tecnico che ha installato il registratore ha abbinato al dispositivo, per errore, la partita Iva di una tipolitografia anziché quella dell’interessata.
La contribuente da una parte perché non tenuta alle registrazioni contabili, dall’altra per la chiusura a causa della pandemia si è resa conto dell’errore soltanto al momento della predisposizione della dichiarazione dei redditi 2020. A questo punto, richiamata la ditta installatrice, la sua partita Iva è stata correttamente abbinata al terminale lo scorso 12 aprile, con inizio della trasmissione dei corrispettivi dal giorno successivo, poiché il 12 coincideva con il riposo settimanale dell’esercizio.
Successivamente la parrucchiera, seguendo le indicazioni di una faq dell’Agenzia dello scorso 17 gennaio ha chiesto e ottenuta dalla tipolitografia di “segnalare sulla sua pagina di Fatture e Corrispettivi tutti i corrispettivi, uno per uno, accedendo alla sezione Monitoraggio Delle Ricevute Dei File Trasmessi nell’area di Consultazione e con la seguente indicazione nel campo Motivazione: “Invio non dovuto per errato abbinamento registratore di cassa. Corrispettivo di competenza della Partita Iva […]di [ALFA].

L’istante intende segnalare i corrispettivi effettivi di sua esclusiva competenza nella propria dichiarazione Redditi Pf 2021, così come risultano dalle chiusure del proprio registratore di cassa e dagli invii telematici effettuati, e i corrispettivi trasmessi seppure imputati alla tipolitografia per l’errore di abbinamento, e chiede se tale comportamento sia corretto. Ritiene, inoltre, di non dover pagare alcuna sanzione per il mancato adempimento in quanto non responsabile delle violazioni commesse.

Più articolata la soluzione dell’Agenzia che non coincide con le conclusioni della contribuente. Il documento di prassi premette che l’amministrazione finanziaria è più volte intervenuta sulle regole da rispettare in tema di certificazione dei corrispettivi da parte degli esercenti commercio al minuto o attività assimilabili e le relative sanzioni applicabili. In particolare, sono stati forniti chiarimenti sull’argomento con la circolare n. 3/2020.
In sintesi, dal 1° gennaio 2020 i corrispettivi incassati dagli esercenti, compresi i forfettari (e vi rientra anche l’attività di parrucchiere), per le operazioni indicate all’articolo 22 del decreto Iva, sono soggetti all’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei relativi dati all’amministrazione finanziaria (articolo 2, comma 1, del Dlgs n. 127/2015). L’obbligo, quindi, ha valenza generale e si adempie con strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati (i registratori telematici).
Il tutto si risolve in un unico adempimento finalizzato a documentare con precisione le operazioni effettuate e i relativi incassi; di conseguenza è sanzionabile ogni comportamento che ostacola il corretto, completo esercizio del procedimento nelle sue diverse fasi, compreso, quindi, il mancato rispetto dei termini per la memorizzazione e/o invio dei dati. L’adempimento fuori tempo, quindi, anche se spontaneo, rappresenta comunque una violazione soggetta a sanzione, come precisa la circolare n. 3/2020, con possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso.

L’Agenzia fa il punto sull’ammontare delle penalità irrogabili per le diverse irregolarità. La disposizione iniziale in materia (articolo 2, comma 6, Dlgs n. 127/2015) è stata rimodulata intervenendo sul Dlgs n. 472/1997, che disciplina il sistema sanzionatorio per le violazioni tributarie non penali.
Secondo la disciplina in vigore, in caso di omessa o tardiva memorizzazione o trasmissione dei dati e nell’ipotesi di memorizzazione o trasmissione incompleta o falsa, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro (articolo 6, comma 2-bis).
Stessa sanzione, salvo le eccezioni previste, per il mancato o irregolare funzionamento dei registratori telematici. Se non risultano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione periodica dei terminali la sanzione scende e diventa e da 250 a 2mila euro (articolo 11, comma 2-quinquies).
Inoltre, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la penalità amministrativa è di 100 euro per ciascuna trasmissione mancata.

Concluso il quadro sanzionatorio, l’Agenzia delle entrate evidenzia che l’istante, nonostante abbia prontamente provveduto a risolvere il problema una volta riscontrato, per più di un anno ha utilizzato un apparecchio che memorizzava e trasmetteva dati non corretti, con errata indicazione/associazione della partita Iva, senza controllare la regolarità degli invii effettuati e il funzionamento del registratore telematico.
Nelle specifiche tecniche approvate per la trasmissione dei file allegate al provvedimento del direttore dell’Agenzia 28 ottobre 2016 è specificato, tra l’altro, precisa l’Agenzia, che al termine della fase di attivazione del terminale è prodotto un Qrcode, che viene emesso a disposizione dell’esercente attraverso il sito internet delle Entrate. Il codice, che va apposto sull’apparecchio, rimanda a una pagina web sulla quale è possibile verificare i dati identificativi del registratore telematico e dell’esercente.

In definitiva, osserva l’amministrazione, l’errore commesso al momento dell’installazione poteva essere rilevato dalla parrucchiera molto prima di quanto avvenuto, ad esempio, dal Qrcode emesso al momento dell’attivazione del terminale.
La contribuente, di conseguenza, dovrà versare la sanzione per la mancata/errata memorizzazione (e trasmissione) dei dati, pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro per ciascuna operazione, con possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.
Tuttavia, in mancanza del ravvedimento, accertata la buona fede dell’istante, gli uffici potranno comunque valutare la presenza delle condizioni che consentono l’applicazione degli istituti che consentono di escludere o graduare il carico sanzionatorio in funzione dell’effettiva gravità della violazione (articoli 6 e 12 del Dlgs n. 472/1997).

L’amministrazione non interviene invece in merito ai rapporti civilistici relativi alla questione tra l’istante e la ditta che ha installato il dispositivo.

Riguardo al profilo reddituale, l’Agenzia condivide l’ipotesi proposta dalla contribuente. L’esercente, in sede di compilazione del modello Redditi Pf 2021 dovrà tenere conto di tutti i corrispettivi memorizzati dal registratore telematico per il 2020 in riferimento all’attività svolta.

Registratore difettoso, la buona fede può attenuare la sanzione da pagare

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