Normativa e prassi

20 Settembre 2021

Cpf non spettante e restituito, paga interessi ma non sanzioni

Il contribuente che ha percepito il contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Sostegni” e che, in seguito ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 5/2021, si accorge di non averne diritto e spontaneamente intende restituirlo non è soggetto a sanzioni ma al solo calcolo degli interessi, in ossequio all’articolo 10 dello Statuto del contribuente. Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 617 del 20 settembre 2021.

Il quesito è stato posto da una ditta individuale che, dopo aver presentato, in data 12 aprile 2021, il modello per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del Dl n. 41/2021, lo ha regolarmente percepito dopo pochi giorni, ritenendo di essere in possesso dei previsti requisiti.
In data 14 maggio 2021, l’Agenzia delle entrate ha emanato la circolare n. 5/2021 in cui veniva chiarito che “le assegnazioni agevolate e le estromissioni agevolate degli immobili, operazioni assoggettate generalmente ad Iva, non dovevano entrare del calcolo della media mensile”, come previsto dal comma 4 dell’articolo 1 del decreto “Sostegni”.
A questo punto l’istante, che intende restituire il contributo indebitamente percepito vuole conoscere quale sia il corretto iter da seguire. A suo giudizio dovrebbe rendere la somma che gli è stata accreditata gravata dei soli interessi ma non delle sanzioni.

L’Agenzia dà ragione al contribuente e ricorda di essere già intervenuta in merito con la risposta n. 581/2021 (vedi articolo “Non paga sanzioni l’involontaria indebita riscossione del cfp), che ha chiarito le modalità di restituzione del cpf nel caso di erronea percezione dello stesso.
L’articolo 1 del decreto “Sostegni” prevede il riconoscimento di “ un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario”, nella misura e alle condizioni stabilite dai commi da 1 a 9 dello stesso articolo 1.
In particolare, ricorda l’Agenzia, di essere intervenuta con la circolare n. 25/2020 chiarendo che nei casi di erronea percezione del contributo non si applicano le sanzioni “... in applicazione di quanto disposto dall’articolo 10, comma 3 della legge n. 212 del 2000, secondo cui«3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria» non saranno dovute le predette sanzioni anche nel caso in cui il contribuente, che abbia già fruito del contributo qui in esame, solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 22/E del 2020 conosca di avere assunto un comportamento non coerente con i chiarimenti forniti con il menzionato documento di prassi (…). In tal caso, il soggetto che ha percepito il contributo non spettante restituirà tempestivamente il contributo e i relativi interessi utilizzando i codici tributo indicati nella risoluzione n. 37/E del 26 giugno 2020“.
Inoltre, con la citata circolare n. 5/2021 l’Agenzia ha precisato che l’assegnazione/estromissione dei beni immobili corrisponde a una distribuzione in natura del patrimonio della società nell’ambito dei rapporti tra soci e società e quindi, a differenza di altre operazioni assimilate ai fini fiscali alla cessione (comprese le cessioni di immobili ai soci), le assegnazioni/estromissioni non rientrano tra le operazioni riconducibili alla nozione di fatturato di cui al comma 4, dell’articolo 1 del decreto “Sostegni” e, prosegue la circolare, “Alla luce di quanto appena descritto, seppure le operazioni qui in esame siano, ai fini delle imposte dirette, assimilabili alla cessione di beni ai soci e, in talune ipotesi, incluse nel campo di applicazione dell’IVA, gli importi derivanti all’estromissione/assegnazione dei beni dell’impresa non risultano riconducibili alla nozione di fatturato di cui al comma 4, dell’articolo 1 del decreto sostegni»”.

Prendendo, quindi, in esame il caso concreto i tecnici delle Entrate ricordano che l’istante ha dichiarato di aver percepito, il 17 aprile 2021, l’indennizzo del decreto “Sostegni” e di essersi reso conto che non gli spettava solo in seguito ai chiarimenti forniti dall’Agenzia con la circolare n. 5/2021.
A questo punto se l’errore commesso dall’istante, da cui è conseguita l’erronea percezione del Cfp, è solo quello di aver inserito nel calcolo del fatturato medio mensile il valore di un bene immobile estromesso/assegnato a se stesso, considerato che i chiarimenti in proposito sono stati resi solo dopo il percepimento del contributo, l’Agenzia ritiene che, in applicazione dell’articolo 10 dello Statuto del contribuente, l’istante possa tempestivamente restituire il contributo, comprensivo degli interessi, senza che siano dovute anche le sanzioni.
In merito, infine, alle modalità di restituzione l’Agenzia richiama quanto stabilito dal provvedimento direttoriale del 23 marzo 2021 (vedi articolo “Per il “Sostegno” a fondo perduto, disposizioni operative immediate”.

Cpf non spettante e restituito, paga interessi ma non sanzioni

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