Normativa e prassi

20 Settembre 2021

Per l’erogazione non imponibile non occorre alcuna certificazione

Se la donazione non costituisce reddito per il beneficiario, l’ente erogatore non deve certificarla ai fini Irpef in qualità di sostituto d’imposta. La risposta n. 613 del 20 settembre 2021 è, in pratica, il completamento di una precisazione già fornita dall’Agenzia delle entrate (vedi articolo “Niente Irpef per la donazione al contagiato da Covid-19”).
L’istante è una federazione, ente pubblico non economico, sussidiario dello Stato, che ad aprile dello scorso anno ha promosso una raccolta fondi da devolvere a un fondo di solidarietà.
Le somme raccolte sono state erogate agli iscritti del fondo o ai loro familiari colpiti dal Covid-19 per le spese sostenute in caso di quarantena e allontanamento dall’abitazione, per le cure extra riabilitative e psicologiche post-contagio, in caso di sospensione obbligata dell’attività a causa del contagio, in aiuto delle famiglie degli iscritti deceduti per Covid-19.

L’Agenzia, con il precedente interpello, aveva chiarito che le donazioni raccolte dalla federazione e poi distribuite agli iscritti o ai loro familiari non costituivano reddito imponibile per i percipienti, dal momento che l’attività dell’ente si esauriva nella semplice organizzazione della raccolta e nella successiva distribuzione delle sovvenzioni, che altrimenti sarebbero state versate direttamente agli iscritti colpiti dalla pandemia.

Il quesito in esame riguarda non più i destinatari delle erogazioni ma gli obblighi della federazione ai fini fiscali. In particolare l’istante chiede se ai fini delle dichiarazioni dei redditi, alla luce della riposta già fornita, sia tenuta ad assolvere agli obblighi di certificazione dei suddetti importi corrisposti nel 2020 ai propri iscritti.
In poche parole, il dubbio della federazione concerne il suo eventuale ruolo di “sostituto d’imposta” nei confronti dei beneficiari del fondo visto che è tra gli enti qualificabili in tal modo. I sostituti che corrispondano compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte, devono, ricordiamo, presentare annualmente una dichiarazione unica relativa a tutti i beneficiari delle erogazioni effettuate (articolo 4, Dpr n. 322/1998).

L’Agenzia riprende le conclusioni del precedente interpello secondo con cui le erogazioni liberali versate agli iscritti colpiti dal Covid-19 erano da considerarsi non rilevanti ai fini fiscali nei confronti dei beneficiari, perché la federazione costituiva un semplice mezzo organizzativo nella raccolta e nella successiva destinazione delle donazioni che, altrimenti, sarebbero state versate direttamente agli stessi beneficiari. In quest’ultimo caso, le somme non avrebbero costituito reddito imponibile per i percipienti e, quindi, l’amministrazione ha ritenuto che, allo stesso modo, non dovevano essere soggette a tassazione anche se corrisposte tramite l’istante.
È consequenziale a tale chiarimento la risposta all’interpello in esame: non costituendo le donazioni reddito per gli iscritti, la federazione non dovrà certificarle al Fisco.

Per l’erogazione non imponibile non occorre alcuna certificazione

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