Attualità

20 Settembre 2021

Transfer pricing collaborativo, via alla consultazione pubblica

Aperta la consultazione pubblica sulla circolare con le indicazioni sul set documentale che salva dall’infedele dichiarazione in tema di transfer pricing (prezzi di trasferimento praticati dalle multinazionali nelle operazioni con imprese associate) e consente l’applicazione del regime premiale. A partire da oggi, 20 settembre, e fino al 12 ottobre 2021 operatori economici ed esperti potranno inviare le proprie osservazioni e proposte all’indirizzo di posta elettronica dc.gci.settorecontrollo@agenziaentrate.it.     

Per favorire la catalogazione e l’esame dei contributi, i soggetti interessati sono invitati a seguire il seguente schema: Tematica – Paragrafo della circolare – Osservazione – Contributo – Finalità.

Una volta terminata la fase della consultazione pubblica, l’Agenzia delle entrate pubblicherà i commenti pervenuti, tranne quelli per i quali è stata fatta espressa richiesta di non divulgazione.

La circolare, disponibile in bozza sul sito dell’Agenzia, riguarda la disciplina sulla documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati (articolo 26 del Dl n. 78/2010) che permette ai contribuenti di non incorrere nella sanzione amministrativa per infedele dichiarazione (articolo 1, comma 6, e dell’articolo 2, comma 4-ter, del Dlgs n. 471/1997), derivante da eventuali rettifiche del valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati, nel caso in cui forniscano all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento dell’Agenzia, successivamente valutata idonea da parte degli organi di controllo.

Tali misure non prevedono un obbligo generalizzato di predisposizione della documentazione sui prezzi di trasferimento, ma sono finalizzate a incentivare l’adesione al regime in un’ottica di adempimento spontaneo. Se il contribuente non trasmette la documentazione sarà passibile delle sanzioni previste per i casi di infedele dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di infedele dichiarazione dei sostituiti d’imposta (articoli 1 e 2, Dlgs n. 471/1997). Al contrario nel caso in cui predisponga e trasmetta la documentazione con le modalità e i termini previsti dal provvedimento direttoriale e all’atto del controllo la esibisca agli organi ispettivi, lo stesso contribuente non sarà sanzionabile, qualora tale documentazione sia ritenuta idonea a consentire il riscontro della conformità al valore di libera concorrenza.

Va rilevato che il provvedimento del 23 novembre 2020 del direttore dell’Agenzia delle entrate, in ossequio all’articolo 8 del decreto del Mef 14 maggio 2018, ha aggiornato i requisiti in base ai quali la documentazione predisposta dal contribuente si considera idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi praticati nelle transazioni, sostituendo quindi le indicazioni contenute nel precedente provvedimento del 29 settembre 2010. Con la circolare in esame, inoltre, si ritengono superati tutti i chiarimenti forniti con i precedenti documenti di prassi.

A partire dal contesto normativo, la circolare chiarisce la struttura e il contenuto dei documenti da inviare all’amministrazione finanziaria, denominati Masterfile e Documentazione Nazionale. Illustra gli aspetti riguardanti la documentazione relativa alle stabili organizzazioni e quella idonea per le piccole e medie imprese. Chiarisce poi la forma e l’estensione della documentazione e i termini di consegna. Infine, analizza gli aspetti relativi alla valutazione e all’idoneità da parte delle autorità ispettive.
Terminata la consultazione pubblica, l’Agenzia tenuto conto delle osservazioni e delle proposte ricevute procederà alla stesura definitiva della circolare.

Transfer pricing collaborativo, via alla consultazione pubblica

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