Normativa e prassi

8 Settembre 2021

Cfp “città santuari religiosi”: istanze da giovedì 9 settembre

Tutto pronto per il Cfp “città santuari”. A partire dal 9 settembre e fino all’8 novembre 2021 sarà possibile inviare le domande all’Agenzia per il riconoscimento del contributo a fondo perduto dedicato alle imprese e gli esercenti che svolgono la propria attività nei centri storici dei comuni dove si trovano santuari religiosi che hanno subìto un calo del fatturato a seguito della pandemia e che presentano più di 10mila abitanti, previsto dal decreto “Agosto” (Dl n. 104/2020). Beneficiari del bonus, per un importo massimo di 150mila euro, i soggetti che hanno iniziato l’attività in data antecedente il 1° luglio 2020. Con un provvedimento dell’8 settembre 2021 siglato dal direttore dell’Agenzia delle entrate Ruffini, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande ed è approvato il modello per accedere al beneficio. L’accredito del contributo riconosciuto avverrà sul conto corrente del beneficiario indicato nella domanda. 

Le informazioni da inviare
I dati da trasmettere tramite l’apposito modello allegato al provvedimento di oggi sono:

  • il codice fiscale del richiedente, persona fisica o persona giuridica
  • il codice fiscale del legale rappresentante, nei casi in cui il soggetto è diverso dalla persona fisica ovvero nel caso di minori o interdetti
  • codice fiscale del de cuius nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività 
  • la partita Iva del soggetto cessato nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione
  • l’indicazione dei  ricavi o compensi dell’anno 2019 (fino a 400mila euro, da  400mila euro a 1 milione, oltre 1 milione)
  • l’indicazione se il soggetto richiedente ha iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019
  • l’indicazione se il soggetto richiedente esercita le attività secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 59 del Dl n. 104/2020
  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e giugno 2019, realizzati nei comuni dei santuari religiosi
  • l’iban del conto corrente del richiedente
  • data e firma dell’istanza
  • il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica.

Beneficiari del “Contributo santuari”
Inizialmente un contributo simile era stato introdotto dal Dl n. 104/2020 per gli esercenti dei centri storici delle città turistiche capoluogo di provincia o di città metropolitana colpite dal calo delle presenze straniere per effetto dell’emergenza sanitaria. Successivamente, a seguito delle modifiche intervenute con la legge di bilancio 2021, l’articolo 59 dello stesso Dl n. 104/2020 ha esteso il beneficio ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni dove si trovano santuari religiosi, con una popolazione superiore a 10mila abitanti e una presenza turistica di cittadini residenti in paesi esteri almeno tre volte superiore al numero dei residenti in base all’ultima rilevazione resa disponibile dalle amministrazioni pubbliche competenti. Quest’ultimo requisito non si applica ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 (indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al Dl n. 189/2016).
Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 realizzati nelle zone A di tali comuni è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per chi ha iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 il contributo spetta anche in assenza di tale condizione.
I soggetti che hanno già percepito il precedente contributo previsto dal comma 1 dell’articolo 59 del Dl n. 104/2020, precisamente a favore degli esercenti attività di impresa nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, possono accedere al “contributo santuari” limitatamente ai comuni diversi da quelli indicati nella precedente istanza. Il beneficio non è cumulabile, in ogni caso, con quello previsto dal Fondo per la filiera della ristorazione (articolo 58 del Dl n. 104/2020).

Domande da giovedì 9 settembre 
A partire dal 9 settembre e non oltre l’8 novembre 2021 dovranno essere inoltrate le domande, tramite il modello approvato oggi. L’invio avviene esclusivamente in modalità elettronica tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia. La domanda può essere trasmessa direttamente dal richiedente o da un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione delle fatture elettroniche.
La finestra temporale vale anche per una nuova richiesta che va a sostituire tutte quelle precedentemente inviate.

Calcolo ed erogazione del Cfp
L’ammontare del contributo sarà pari ad una percentuale del 5%, 10%, 15% (a seconda dei ricavi o compensi nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto) da applicare alla differenza di fatturato fra giugno 2020 e giugno 2019. L’importo riconosciuto va da un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per gli altri soggetti a un massimo di 150mila euro.
La somma dipenderà dal rapporto tra il limite di spesa stabilito per il 2021 e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.
Nelle istruzioni al modello della domanda sono specificate le modalità di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, e quelli relativi al calcolo del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno 2020 e giugno 2019.

L’accredito del contributo riconosciuto avverrà tramite accredito sul conto corrente del beneficiario indicato nella domanda del richiedente. L’avvenuto mandato di pagamento sarà comunicato dall’Agenzia nel portale “Fatture e Corrispettivi” nella sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”. 

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