Analisi e commenti

27 Luglio 2021

Dal Sostegni bis convertito – 3 contributi anche ai più “grandi”

I commi da 30-bis a 30-quater dell’articolo 1, Dl 73/2021, introdotti con la legge di conversione n. 106/2021, hanno recuperato, modificandola, la disposizione contenuta nel testo originario del provvedimento, al comma 30, con cui si prevedeva la possibilità, laddove le risorse stanziate per i contribuenti con ricavi fino a 10 milioni non si fossero esaurite, di riconoscere un contributo a fondo perduto anche agli operatori maggiormente “produttivi”. La norma, però, era stata abrogata dal “decreto Lavoro e imprese” (articolo 7, comma 1, Dl n. 99/2021).
 
I beneficiari del nuovo contributo a fondo perduto
I 529 milioni di euro destinati alla copertura della reintrodotta disposizione agevolativa andranno ai titolari di reddito agrario (articolo 32, Tuir) e ai contribuenti che svolgono attività d’impresa, arte o professione, con ricavi (articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir) o compensi (articolo 54, comma 1, Tuir) superiori a 10 milioni di euro ma non a 15 milioni. Il dato cui far riferimento è quello del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni bis”; pertanto, si tratta del 2019 per i soggetti “solari”, vale a dire quelli con esercizio coincidente con l’anno solare.
È inoltre richiesto che i potenziali fruitori della misura di sostegno posseggano, in aggiunta al requisito relativo al livello di ricavi/compensi realizzati, anche quelli per il riconoscimento del Cfp introdotto dal “decreto Sostegni” (articolo 1, Dl n. 41/2021 – vedi “Dl Sostegni – 1: contributi per tutti i titolari di partita Iva”) e del contributo “alternativo” presente nello stesso “Sostegni bis” (articolo 1, commi da 5 a 13, Dl n. 73/2021 – vedi “Dl Sostegni bis – 1: contributi a due vie, con conguaglio finale”): partita Iva attiva al momento dell’entrata in vigore della norma istitutiva del beneficio e calo di fatturato e corrispettivi di almeno il 30% nel periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto al periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 ovvero nell’anno 2020 rispetto al 2019, secondo le diverse specifiche discipline.
Al nuovo contributo si applicano le disposizioni dettate per i precedenti Cfp. Pertanto, anche per i contribuenti con ricavi/compensi compresi tra i 10 e i 15 milioni di euro valgono, tra le altre, le seguenti regole: l’importo dell’indennizzo erogabile a ciascun soggetto non può essere superiore a 150mila euro; dal beneficio sono esclusi gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione; la somma ricevuta è irrilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap; in alternativa alla percezione diretta del contributo, è possibile chiederne la trasformazione in credito d’imposta, da utilizzare in compensazione.
 
Modalità di determinazione dell’importo spettante
Differentemente da quanto stabiliva il testo originario del Dl (comma 30, abrogato dal “decreto Lavoro e imprese”), in base al quale un successivo decreto del ministero dell’Economia e delle finanze avrebbe dovuto indicare le modalità di determinazione dell’ammontare del contributo e ogni elemento necessario all’attuazione della norma, la versione finale del provvedimento già fissa i criteri per quantificare l’entità dell’indennizzo, prevedendone tre differenti tipologie:

  • contributo “base” secondo le regole del “decreto Sostegni”, cioè calcolato applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e quello del 2019. In tale ipotesi, spetta anche il bis automatico disciplinato dal “Sostegni bis” (articolo 1, commi da 1 a 3, Dl n. 73/2021)
  • contributo “alternativo” del “Sostegni bis” (articolo 1, commi da 5 a 13, Dl n. 73/2021), calcolato, qualora l’interessato benefici del contributo “base”, applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e lo stesso parametro riferito al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. In tale ipotesi non spetta il bis automatico
  • contributo “alternativo” del “Sostegni bis” (articolo 1, commi da 5 a 13, n. Dl 73/2021), calcolato, qualora l’interessato non benefici del contributo “base”, applicando la percentuale del 30% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e lo stesso parametro riferito al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
     

continua
La prima puntata è stata pubblicata venerdì 23 luglio
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 26 luglio

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