26 Luglio 2021
Dal Sostegni bis convertito – 2 Isa, in cassa entro il 15 settembre
Per il pagamento delle somme che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, i contribuenti “interessati” dagli Isa avranno tempo fino a metà settembre, senza dover corrispondere alcuna maggiorazione. La novità, che riguarda anche chi presenta cause di esclusione, compresi i “minimi” e i “forfetari”, nonché chi partecipa a società, associazioni e imprese “trasparenti”, arriva con l’articolo 9-ter della legge di conversione del Dl n. 73/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di sabato scorso. È in tal modo superata la mini proroga al 20 luglio, che era stata disposta con il Dpcm 28 giugno 2021.
Cosa slitta al 15 settembre
Oggetto del differimento “a costo zero” decretato dal “Sostegni bis” sono i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, in materia di imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e di imposta sul valore aggiunto (Iva) in scadenza nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto 2021.
L’extratime al 15 settembre – puntualizza la norma – è concesso in deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, Dpr 435/2001, ossia la disposizione che consente di ottemperare ai versamenti che scaturiscono dalle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap anche entro il trentesimo giorno successivo ai termini ordinari, aggiungendo alle somme dovute lo 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Pertanto, in questa circostanza, non è possibile posticipare ulteriormente l’adempimento al 15 ottobre, seppure con la maggiorazione indicata.
Dal momento che il testo della norma si riferisce genericamente ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, la proroga al 15 settembre riguarda tutte le somme (a titolo di saldo 2020 e di primo acconto 2021) che da quelle scaturiscono. In primis, pertanto, l’Irpef e le relative addizionali comunale e regionale, l’Ires, l’Irap e il saldo Iva, quest’ultimo, però, maggiorato dell’1,6%, ossia dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario del 16 marzo e fino al 30 giugno (articoli 6 e 7, Dpr 542/1999; circolare 20/2019, paragrafo 8.1). Ma, oltre ai tributi principali, beneficiano dello spostamento temporale per l’effettuazione del relativo versamento anche, ad esempio, la cedolare secca sui canoni locativi, l’Ivie e l’Ivafe, l’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti “forfetari” e “minimi”, i contributi Inps di artigiani, commercianti e professionisti evidenziati nel quadro RR del modello Redditi.
Chi può avvalersi della proroga
Lo slittamento al 15 settembre 2021 del termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021 è riservato ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente, pari a 5.164.569 euro).
Possono fruirne anche coloro che presentano cause di esclusione dagli stessi Isa, come, ad esempio: chi ha iniziato o cessato l’attività nel corso del 2020; chi non si trova in condizioni di normale svolgimento dell’attività; chi si avvale del regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014), del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, comma 1, Dl 98/2011) o determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; chi esercita due o più attività d’impresa non rientranti nel medesimo Isa, qualora i ricavi relativi alle attività non prevalenti superino il 30% dei ricavi totali; chi nel 2020 ha subìto una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi o compensi rispetto al 2019; chi ha aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019; chi esercita in maniera prevalente una delle 85 attività economiche (perlopiù riguardanti i settori del commercio e dei servizi) individuate dai codici riportati nell’allegato 1 al decreto Mef 2 febbraio 2021.
La proroga, infine, è applicabile anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale, vale a dire ai soci di società di persone e ai collaboratori di imprese familiari (articolo 5, Tuir) e ai soci delle società a responsabilità limitata “trasparenti” (articoli 115 e 116, Tuir). Ovviamente, i soggetti partecipati devono possedere i requisiti necessari per accedere alla disposizione agevolativa.
Per tutti gli altri contribuenti, il calendario dei versamenti resta immutato: il termine per adempiere è fissato al 30 giugno (oramai scaduto), con seconda finestra aperta fino al 30 luglio applicando la maggiorazione dello 0,4 per cento.
continua
La prima puntata è stata pubblicata venerdì 23 luglio
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