Normativa e prassi

27 Luglio 2021

Enti del Terzo settore, criteri e limiti delle attività diverse

Se l’atto costitutivo o lo statuto lo consentono gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse a patto che siano secondarie e strumentali rispetto a quelle principali cioè siano destinate alla realizzazione in via esclusiva, delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale. È una delle precisazioni contenute nel decreto n. 107/2021 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
 
Il decreto definisce anche la natura secondaria delle attività diverse, precisando che tale requisito sussiste se per ciascun esercizio, alternativamente, se:
 

  • i ricavi non siano superiori  al  30%  delle  entrate complessive dell’ente del Terzo settore
  • i  ricavi  non  siano  superiori  al  66%  dei  costi complessivi dell’ente del Terzo settore.

 
Per il calcolo delle percentuali, il decreto precisa che rientrano tra i costi complessivi  dell’ente  del  Terzo  settore anche i costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nel registro, le erogazioni gratuite di denaro o beni e servizi, la differenza tra il valore  normale  dei  beni  o  servizi acquistati per lo svolgimento dell’attività e il loro costo effettivo di acquisto.
 
Infine l’ente del Terzo settore nel caso in cui non vengano rispettati i limiti citati, deve effettuare,  entro 30 giorni dall’approvazione del  bilancio, apposita segnalazione  all’ufficio del Registro unico  nazionale territorialmente competente (Runt). In tale ipotesi, inoltre, l’ente è tenuto ad adottare, nell’esercizio successivo, un rapporto tra attività secondarie e principali di interesse generale, inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari  alla misura del superamento dei   limiti   nell’esercizio precedente.
L’inosservanza di tali misure comporta la cancellazione dell’ente del Terzo settore dal registro da parte del Runt.
 

Enti del Terzo settore, criteri e limiti delle attività diverse

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