27 Luglio 2021
Superbonus all’usufruttario estero, anche con casa segregata in un trust
Via libera al Superbonus per l’usufruttuario estero di un’unità abitativa residenziale, sulla quale sosterrà spese relative a interventi antisismici e di riqualificazione energetica. Questo anche se l’immobile è segregato in un trust, il cui disponente e trustee è il figlio, e anche se l’usufruttuario è titolare del solo reddito fondiario derivante dall’immobile. Infatti, sostiene l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 498 del 21 luglio 2021, lo stesso potrà accedere all’agevolazione scegliendo le altre modalità di utilizzo della stessa (sconto in fattura o cessione del credito), in luogo della detrazione diretta.
Il cittadino estero istante, nel chiedere lumi all’Amministrazione finanziaria, racconta di aver acquistato con sua moglie, in Italia, l’immobile in questione, destinandolo al figlio. Quest’ultimo lo ha attribuito in un trust di tipo “autodichiarato” del quale ha assunto anche il ruolo di disponente e di trustee, nominando i genitori stessi beneficiari e, alla loro scomparsa, tutti e cinque i figli. In seguito, l’immobile è stato frazionato in quattro distinti appartamenti, due dei quali stanno per essere ceduti in usufrutto all’istante e a sua moglie. Lui e la consorte, come anticipato, intendono sostenere sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni spese per lavori ammessi al Superbonus (articolo 119, Dl “Rilancio”). L’istante, inoltre, aggiunge che, in relazione a tali spese, vorrebbe optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante oppure per lo sconto in fattura, in quanto non possiede un’imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110 per cento.
Per l’Agenzia, trattandosi di un trust “autodichiarato” la proprietà dell’edificio è attribuita al disponente (figlio dell’istante), ma, in applicazione dell’attuale versione del comma 9, lettera a), dell’articolo 119, il Superbonus potrà essere applicato, anche in capo all’usufruttuario, a condizione che, come chiarito nella circolare 24/2020, lo stesso sostenga le spese e che l’usufrutto risulti al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente all’avvio.
Riguardo invece alla dichiarata incapienza che, sempre come chiarito nella richiamata circolare n. 24/2020, dovrebbe sbarrare la strada all’agevolazione, in quanto la stessa non spetta a coloro che non possiedono redditi imponibili (ad esempio le persone fisiche non fiscalmente residenti in Italia che detengono l’immobile oggetto degli interventi in base a un contratto di locazione o di comodato), l’Agenzia sottolinea, come auspicato dall’istante, che gli stessi possono tuttavia optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per le modalità alternative previste dall’articolo 121 del Dl “Rilancio”. Ciò vale anche nel caso di titolare del diritto di usufrutto, in capo al quale è imputabile il reddito fondiario derivante dall’immobile.

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