Normativa e prassi

25 Giugno 2021

Sportivi da paesi extra-Ue, accesso al regime “impatriati”

Il calciatore professionista proveniente da un Paese extra-Ue, che ha trasferito nel 2020 la propria residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del Tuir, può beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista per i lavoratori impatriati (Dlgs n. 147/2015) per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a decorrere dall’anno di imposta 2020 e per i quattro periodi successivi.

L’Agenzia delle entrate lo precisa nella risposta n. 447 del 25 giugno 2021 che prende in esame il quesito di una società calcistica italiana, la cui prima squadra partecipa al campionato di calcio professionistico di serie A.
E’ infatti sufficiente il soddisfacimento dei requisiti previsti al primo comma dell’articolo 16 del decreto legislativo citato, e cioè quando i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni, e quando l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

L’amministrazione ricorda che per i rapporti di lavoro sportivo, la norma in commento ha stabilito che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, anziché per il 30% degli altri lavoratori che possono beneficiare del regime agevolato, e che non si applica la riduzione al 10%  prevista per chi trasferisce la residenza nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia o coloro che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.

L’opzione per il regime degli impatriati comporta, nel caso degli sportivi professionisti, il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile, con finalità di promozione dello sviluppo dei settori sportivi giovanili, contributo che deve essere versato annualmente, entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al periodo di imposta di riferimento, utilizzando il codice tributo “1900” istituito con risoluzione n. 17/2021 (vedi articolo “Potenziamento dei settori giovanili, il codice per versare il contributo”). Per l’anno 2019 il versamento andava effettuato entro il 15 marzo 2021.

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