21 Giugno 2021
New entry nel fondo d’investimento, utilizzo del credito Iva ad ampio raggio
Una società di gestione del risparmio subentrata nella gestione di un fondo che aveva maturato al 31 dicembre 2020 un credito Iva confluito, per volontà delle stesse parti, nelle liquidazioni periodiche della Sgr subentrata, potrà utilizzare tale credito in compensazione già a partire dal 2021, successivamente alla data di ingresso nel fondo.
È quanto precisato dall’Agenzia con la risposta n. 421 del 18 giugno 2021.
L’Agenzia ricorda un precedente documento di prassi (risposta n. 124/2020) con cui era stato chiarito che in caso di sostituzione nella gestione del fondo, la nuova società assume la stessa posizione della Sgr sostituita. Di conseguenza se il subentro avviene nel corso dell’anno il credito Iva maturato fino a quel momento confluisce nella posizione della nuova Sgr alla data di efficacia della sostituzione.
Nel caso in esame, quindi, il subentro avrà valore a tutti gli effetti a partire dal 2021.
Il credito Iva annuale del fondo maturato nell’annualità precedente a quello in cui ha efficacia la sostituzione, precisa ancora l’Agenzia, può rimanere nella disponibilità della sostituita o, in alternativa, confluire nelle liquidazioni periodiche della subentrata. In quest’ultimo caso, non essendo possibile dare autonoma evidenza del credito Iva nel quadro VL, in quanto può essere dichiarato solo il credito complessivamente maturato della Sgr come risultante dalla precedente dichiarazione, è la Sgr subentrante “a dover attestare l’esistenza contabile del credito IVA di spettanza del fondo, mediante la produzione all’ufficio competente, entro il termine previsto dall’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di idonea documentazione”, come precisato dal citato documento di prassi.
In sintesi, chiarisce l’Agenzia, il credito Iva maturato dal fondo nel periodo d’imposta precedente potrà essere utilizzato dalla Sgr subentrante anche in compensazione orizzontale (articolo 17 del Dlgs n. 241/1997), non essendo ravvisabile al riguardo alcun impedimento.
Considerando, infine, che la compensazione per importi superiori a 5.000 euro annui può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito, la Sgr subentrata può utilizzare il credito Iva emergente dall’ultima dichiarazione annuale Iva presentata dalla Sgr sostituita, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione di detta dichiarazione, se l’importo supera tale soglia.. In tal caso, il visto di conformità apposto sulla dichiarazione della sostituita, nella quale è stata evidenziata l’eccedenza a credito, sarà efficace anche nel confronti della sostituente.
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