18 Giugno 2021
Navi da crociera in rada, rifornimento senza accise
Niente accise sui rifornimenti di prodotti energetici utilizzati come carburanti dalle navi da crociera ferme per le misure adottate a contrasto della pandemia, fino alla cessazione dello stato di emergenza. Questa la decisione adottata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con la circolare n. 20/2021, a sostegno delle grandi imprese fortemente penalizzate dalla pandemia. Le imbarcazioni, specifica l’Adm con il documento di prassi sollecitato dalle richieste presentate dai principali operatori e dalle relative associazioni di categoria, hanno infatti mantenuto la propria operatività garantendo le condizioni di navigabilità come richiesto dalle disposizioni impartite dalla pubblica autorità.
La circolare si riferisce alle navi destinatarie di misure contenitive emesse nell’ambito dell’emergenza epidemiologica, che ne hanno provocato la sosta forzosa in rada o nei porti dello Stato limitandone gli spostamenti a brevi tragitti, percorsi soprattutto ai fini manutentivi nelle acque marine dell’Unione europea. Le misure indicate dall’Agenzia tengono conto della conservazione dell’operatività di questi natanti che, tra l’altro, sia pure in un contesto di necessità, hanno mantenuto in servizio l’intero equipaggio.
Considerato il quadro descritto, gli approvvigionamenti dei prodotti energetici utilizzati dalle navi da crociera vanno considerati strumentali a consentire il funzionamento delle navi e degli strumenti tecnologici a loro necessari per il mantenimento dell’operatività, anche durante lo stazionamento. I carburanti, infatti, sono considerati direttamente collegati all’esecuzione delle operazioni predisposte all’immediata ripresa della navigazione, al momento del ritorno alla normalità.
Alla luce delle considerazioni effettuate, per i rifornimenti della navi da crociera costrette alla sosta forzosa a causa della pandemia, rimaste armate di equipaggio nelle località portuali, in condizioni di pronta navigazione, sono validi i presupposti per l’applicazione dell’esenzione dalle accise, come disposto dalla Tabella A allegata al Testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi (Dlgs n. 504/1995).
Per la corretta fruizione dell’esenzione, specifica infine il documento di prassi, sono valide le procedure fissate dal Dm n. 225/2015, dalle determinazioni direttoriali scaturite dallo stesso decreto ministeriale, in particolare dalla n. 30354/RU del 2018 e le istruzioni operative che saranno diffuse dall’Agenzia.
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