18 Maggio 2021
Esenzione per servizi educativi, certificazione e registrazione
Se l’ente gestore dei corsi di istruzione e formazione rientra tra quelli che possono beneficiare del regime di esenzione in base all’articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto Iva e ha presentato espressa richiesta di essere dispensato dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti (articolo 36-bis dello stesso decreto) può:
- annotare i corrispettivi incassati nel libro giornale, non avendo l’obbligo di tenere il registro Iva vendite
- rilasciare una “quietanza di pagamento” quale giustificativo del corrispettivo pagato, sulla quale va apposta la marca da bollo da 2 euro per importi superiori a 77,47 euro.
Restano fermi gli altri adempimenti, ossia:
- rilasciare fattura elettronica, se richiesta dal cliente prima del pagamento del corrispettivo
- registrare gli acquisti
- osservare gli ordinari obblighi Iva per le altre operazioni imponibili eventualmente effettuate.
Questo il chiarimento contenuto nella risposta alla consulenza giuridica n. 7 del 18 maggio 2021 a un contribuente che rappresenta, a livello nazionale, un’ampia platea di organismi che erogano corsi di istruzione e formazione, tra i quali un numero rilevante si avvale dell’esenzione Iva e ha optato per l’esonero dai relativi adempimenti Iva.
Nello specifico, l’istante chiede di conoscere:
– la corretta modalità di registrazione dei corrispettivi riscossi per la frequenza ai corsi, da parte di quei soggetti che si avvalgono dell’esenzione ai fini Iva e della dispensa degli adempimenti, quando non sia stata richiesta l’emissione della fattura alla data del pagamento
– se l’incasso dei predetti corrispettivi – in contanti, con assegno o bonifico – può essere documentato, quando non è stata richiesta l’emissione della fattura, con una quietanza di pagamento.
La cornice normativa in cui alloggia la risposta è l’articolo 10, primo comma, n. 20), del decreto Iva che dispone l’esenzione da Iva per “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. […]”. E l’articolo 36-bis dello stesso decreto Iva che stabilisce che:
“1. Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all’Ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell’art. 10, tranne quelle indicate ai nn. 11), 18) e 19) dello stesso articolo, fermi restando l’obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l’obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l’obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente.
2. Nell’ipotesi di cui al precedente comma il contribuente non è ammesso a detrarre dall’imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle importazioni e deve presentare la dichiarazione annuale, compilando l’elenco dei fornitori, ancorché non abbia effettuato operazioni imponibili.
3. La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti dev’essere fatta nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell’attività ed ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La revoca deve essere comunicata all’Ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall’anno in corso”.
L’Agenzia, infine, ricorda che le prestazioni didattiche, per le quali vige l’obbligo di certificazione, devono essere documentate solo con fattura, di cui all’articolo 21 o 21-bis del decreto Iva – elettronica tramite Sdi – non essendo riconducibili tra le operazioni di cui al successivo articolo 22, per le quali è consentita la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 2 del Dlgs n. 127/2015).
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