Normativa e prassi

18 Maggio 2021

Acquisto test di inglese da enti Uk: non beneficia dell’esenzione Iva

L’esenzione Iva per le prestazioni dei discenti riguardano unicamente quelle prestazioni che vengono rese da scuole, istituti o altri organismi con gli specifici requisiti soggettivi e non anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli stessi. Di conseguenza, scontano l’Iva ordinaria le cessioni dei test per la certificazione linguistica resi dagli enti certificatori con sede in Uk. È la sintesi della consulenza giuridica dell’Agenzia fornita con la risposta n. 6 del 18 maggio 2021.

L’istante, in particolare, chiede quale è la corretta registrazione e i relativi adempimenti per l’acquisto dei test che attestano la competenza della lingua inglese, resi dagli enti certificatori con sede in Gran Bretagna, considerando che tali servizi in UK sono esenti Iva.

L’Agenzia dopo aver rilevato che si tratta di una prestazione generica e pertanto territorialmente rilevante in Italia (B2B) ai sensi dell’articolo 7-ter del decreto Iva, sostiene che per verificare l’eventuale esenzione bisogna valutare i requisiti oggettivi e soggettivi. L’articolo 10, primo comma, n. 20), del Decreto Iva dispone che sono esenti dall’imposta “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale”.

Le prestazioni quindi:

  • devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, inclusa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale (requisito oggettivo)
  • devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (requisito soggettivo).

Nel caso in esame, però non si tratta di prestazioni rese dai propri discenti ma di cessioni da parte di soggetti stabiliti in UK, per i quali non sussiste il requisito per lo sconto impositivo. L’esenzione Iva infatti riguarda solo le prestazioni che vengono rese da scuole, istituti o altri organismi con gli specifici requisiti soggettivi e non anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli stessi. Tali prestazioni dunque seguono la tassazione Iva ordinaria non potendosi includere fra quelle indicate nell’articolo 10, primo comma, n. 20) del decreto Iva.

L’ente/scuola, trattandosi di un soggetto extra Ue, è tenuto ad adempiere all’imposta con l’autofatturazione dell’operazione secondo il meccanismo del reverse charge, (articolo 17, comma 2 del decreto Iva) e dovrà osservare anche tutti gli altri obblighi stabiliti dall’articolo 21 e seguenti dello stesso decreto Iva.

In particolare, tale ultimo articolo prevede che per le prestazioni di servizi generiche rese da un prestatore stabilito fuori dall’Ue, la fattura è emessa dal committente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Inoltre, in base al successivo articolo 23, il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, “entro il giorno15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni”.

Secondo poi l’articolo 25 del decreto Iva, “Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.

L’ente certificatore potrà avvalersi o meno del sistema Sdi per emettere l’autofattura. Se opta per la versione cartacea o elettronica al di fuori del Sistema di interscambio, sarà obbligato a comunicare i dati dell’operazione ricevuta dal fornitore estero, integrati con quelli dell’imposta, tramite l’esterometro.

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