Attualità

20 Maggio 2026

Tax credit internazionale cinema: da giugno il via alla sessione 2026

Doppia chance per le richieste che potranno essere presentate in via preventiva, prima dell’inizio dei lavori, o in forma definitiva direttamente una volta terminata la produzione

Rimarrà aperta dalle ore 12 del 3 giugno e fino alle 23,59 del 31 agosto, la finestra per la presentazione delle richieste, preventive o definitive, di accesso alla sessione 2026 del tax credit istituito con lo scopo di attrarre investimenti esteri cinematografici e audiovisivi in Italia. Tempi e modalità di invio delle domande sono state stabilite con il decreto del 19 maggio 2026 della direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura.

Le richieste dovranno essere compilate e inviate tramite la piattaforma Dgcol. La piattaforma stessa, precisa un avviso pubblicato sul sito della direzione generale, mette a disposizione, nella pagina dedicata all’agevolazione, anche il vademecum per la compilazione delle domande preventive e definitive di tax credit e il vademecum per la registrazione del revisore alla piattaforma.

Il decreto direttoriale si inserisce, ricordiamo, in un quadro normativo articolato e consolidato, volto a rafforzare la competitività del sistema produttivo interno e a favorire l’afflusso di capitali esteri.
Alla base della misura in esame si posiziona, in particolare, l’articolo 19 della legge n. 220/2016, che ha introdotto un credito d’imposta destinato alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post‑produzione, con l’obiettivo di incentivare la realizzazione in Italia di opere a forte partecipazione internazionale. Il beneficio è riconosciuto, infatti, per le opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse, realizzate sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere.

Alla norma del 2019 sono seguiti diversi altri provvedimenti che hanno definito e ritoccato nel tempo le regole attuative della misura. In particolare, il decreto interministeriale n. 329/2024 (decreto “tax credit internazionale”) ha introdotto le disposizioni applicative precisando i requisiti soggettivi dei beneficiari, la natura delle spese eleggibili e i meccanismi di certificazione e controllo. Lo stesso decreto (articolo 12) prevede, tra l’altro, che i termini e le modalità di accesso al beneficio siano stabiliti annualmente con decreto del direttore generale Cinema e Audiovisivo.
Da ultimo, la disciplina è stata ridisegnata dalla legge di bilancio 2026 e dal decreto ministeriale di riparto del Fondo per il cinema e l’audiovisivo, che, tra l’altro hanno stabilito il limite massimo delle risorse disponibili per il 2026.

Doppia chance per chiedere il credito d’imposta
Il decreto direttoriale del 19 maggio, quindi, come stabilito dall’articolo 12 del decreto interministeriale n. 329/2019, definisce le modalità operative di accesso all’agevolazione per la sessione 2026.
Il provvedimento, innanzitutto, offre due strade per la richiesta del tax credit. La prima prevede una domanda preventiva (codice settore TCPI) da presentare entro 90 giorni dall’inizio delle lavorazioni domanda a cui dovrà poi seguire la “richiesta definitiva” non oltre 180 giorni dal termine delle lavorazioni.
L’altra chance consente di presentare direttamente una richiesta definitiva in assenza della domanda preventiva (codice settore TCPI3), da inviare entro 180 giorni dalla conclusione del progetto.

Per entrambe le ipotesi, entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande – all’interno del periodo di apertura della finestra disponibile per la sessione 2026 – la direzione generale Cinema e Audiovisivo comunicherà ai richiedenti, in possesso dei requisiti, l’importo del credito riconosciuto. 
Più nel dettaglio, nel caso di richiesta preventiva, il sistema consente di ottenere una prima valutazione anticipata del progetto e di utilizzare una parte del credito già in fase iniziale, mentre la quota residua sarà attribuita al termine delle lavorazioni, previa verifica dei costi effettivamente sostenuti.
Se invece si opta per la sola richiesta definitiva, il credito è riconosciuto integralmente a conclusione del progetto.

Alla richiesta definitiva deve essere allegata la certificazione dei costi agevolabili effettivamente sostenuti e la loro stretta inerenza con l’opera audiovisiva. Il revisore che attesta tali requisiti deve essere registrato alla piattaforma digitale Dgcol.

Istruttoria con priorità all’avvio dei lavori
Le domande, specifica il decreto, vengono esaminate tenendo conto, in primo luogo, della data di avvio delle lavorazioni dichiarata dal richiedente e comprovata dalla documentazione, e solo in via subordinata dell’ordine cronologico di trasmissione.

Terminate le risorse non tutto è perduto
I crediti d’imposta sono attribuiti entro i limiti delle risorse disponibili. Qualora l’ammontare complessivo delle richieste superi lo stanziamento previsto per l’anno 2026, l’Amministrazione procede comunque alla valutazione delle domande e rende noto l’elenco di quelle ammissibili, distinguendo tra quelle finanziabili e quelle non finanziabili per esaurimento dei fondi. In quest’ultimo caso, le istanze possono essere automaticamente considerate in eventuali sessioni successive, evitando la duplicazione degli adempimenti e salvaguardando gli sforzi già sostenuti dalle imprese.

Condizioni di ammissibilità e inammissibilità
Il decreto prevede, inoltre, specifiche condizioni di ammissibilità. Tra queste, l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, in linea con le più recenti disposizioni legislative in materia di gestione del rischio.

Sono invece escluse le opere che possano, anche solo potenzialmente, soddisfare i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana ai sensi del Dpcm 11 luglio 2017, chiarendo così la funzione specifica del tax credit internazionale, che si distingue dagli incentivi destinati alle produzioni nazionali e mira invece a sostenere progetti con una significativa componente estera.

Utilizzo del credito d’imposta
Le somme riconosciute sono utilizzabili in compensazione secondo le seguenti modalità: 

  • per il 70%, all’approvazione della richiesta preventiva e per la restante parte all’approvazione della richiesta definitiva. La percentuale del 70% diventa del 40% per le imprese che ne facciano specifica richiesta 
  • per il totale del credito concesso in caso di presentazione della sola richiesta definitiva.
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