Normativa e prassi

30 Aprile 2021

Rivalutazione dei beni d’impresa, in arrivo i tre codici tributo

Con la risoluzione n. 29/E del 30 aprile 2021 sono istituiti, rispettivamente, i codici tributo “1857” e “1858” per consentire il versamento, tramite modello F24, delle imposte sostitutive sul saldo attivo della rivalutazione e sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati. Inoltre, in relazione ai settori alberghiero e termale, con lo stesso documento di prassi è istituito il codice tributo “1859” per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione.

Ricordiamo le chiavi normative delle rivalutazioni.

L’articolo 110 del decreto “Agosto” (Dl n. 104/2020) ha previsto la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni (terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, marchi, brevetti) risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, fatta eccezione per gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione.

Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, già a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3%, sia per i beni ammortizzabili che per quelli non ammortizzabili.
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, pagando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura del 10 per cento.
Le imposte sostitutive sul saldo attivo della rivalutazione e sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati devono essere versate in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine di versamento per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e le altre due entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.
Il pagamento degli importi può avvenire, tramite modello F24, anche avvalendosi dell’istituto della compensazione (articolo 17 del Dlgs n. 241/1997).

Per un approfondimento vedi articolo “Il fisco nel decreto “Agosto” – 9 Rivalutazione dei beni d’impresa”.

Dunque, per consentire il versamento tramite modello F24 delle dette imposte sostitutive, sono istituiti i codici tributo:

  • “1857” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE – art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”;
  • “1858” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE ATTRIBUITO AI BENI RIVALUTATI – art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”.

Inoltre, l’articolo 6-bis, comma 1, del decreto “Liquidità”  (Dl n. 23/2020) ha previsto per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
In particolare, l’imposta sostitutiva sul saldo attivo della rivalutazione deve essere versata nella misura del 10% con le modalità indicate all’articolo 1, comma 701, della legge di bilancio 2020, in un massimo di tre o di sei rate di pari importo. Gli importi da versare possono anche essere compensati.

Il neonato codice da utilizzare è “1859” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE – settori alberghiero e termale – art. 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23”.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo appena istituiti vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

Rivalutazione dei beni d’impresa, in arrivo i tre codici tributo

Ultimi articoli

Attualità 24 Luglio 2026

Dichiarazione Iva 2026 tardiva: valida se inviata entro il 29 luglio

La non tempestività comporta l’applicazione di una sanzione pari a 250 euro, ma con il ravvedimento operoso il contribuente può ridurla a un decimo del minimo, versando quindi solo 25 euro Per la presentazione della dichiarazione Iva 2026 relativa all’anno d’imposta 2025, il termine scaduto lo scorso 30 aprile non rappresenta l’ultima chance.

Attualità 24 Luglio 2026

Genitori e altri rappresentanti: come accedono alla precompilata

Tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno e genitori di figli minorenni possono gestire online la dichiarazione dei propri rappresentati.

Normativa e prassi 23 Luglio 2026

Global minimum tax, codici tributo per regolarizzare con ravvedimento

L’Agenzia fornisce le modalità di versamento spontaneo per gli operatori che intendono rimediare a inadempienze sugli obblighi informativi e dichiarativi della disciplina L’Agenzia delle entrate completa il quadro operativo della Global minimum tax introducendo i codici tributo necessari per il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni dovute in caso di ravvedimento operoso delle violazioni relative agli obblighi informativi e dichiarativi previsti dal decreto legislativo n.

Normativa e prassi 23 Luglio 2026

Nuovi codici tributo per Iva, Isi e imposta sugli aerotaxi

Consentono di versare, tramite F24 e F24 Elide, le somme dovuto per imposte, interessi e sanzioni a seguito di atti di recupero Istituiti, con la risoluzione n.

torna all'inizio del contenuto