30 Aprile 2021
Rivalutazione dei beni d’impresa, in arrivo i tre codici tributo
Con la risoluzione n. 29/E del 30 aprile 2021 sono istituiti, rispettivamente, i codici tributo “1857” e “1858” per consentire il versamento, tramite modello F24, delle imposte sostitutive sul saldo attivo della rivalutazione e sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati. Inoltre, in relazione ai settori alberghiero e termale, con lo stesso documento di prassi è istituito il codice tributo “1859” per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione.
Ricordiamo le chiavi normative delle rivalutazioni.
L’articolo 110 del decreto “Agosto” (Dl n. 104/2020) ha previsto la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni (terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, marchi, brevetti) risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, fatta eccezione per gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione.
Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, già a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3%, sia per i beni ammortizzabili che per quelli non ammortizzabili.
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, pagando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura del 10 per cento.
Le imposte sostitutive sul saldo attivo della rivalutazione e sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati devono essere versate in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine di versamento per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e le altre due entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.
Il pagamento degli importi può avvenire, tramite modello F24, anche avvalendosi dell’istituto della compensazione (articolo 17 del Dlgs n. 241/1997).
Per un approfondimento vedi articolo “Il fisco nel decreto “Agosto” – 9 Rivalutazione dei beni d’impresa”.
Dunque, per consentire il versamento tramite modello F24 delle dette imposte sostitutive, sono istituiti i codici tributo:
- “1857” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE – art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”;
- “1858” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE ATTRIBUITO AI BENI RIVALUTATI – art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”.
Inoltre, l’articolo 6-bis, comma 1, del decreto “Liquidità” (Dl n. 23/2020) ha previsto per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
In particolare, l’imposta sostitutiva sul saldo attivo della rivalutazione deve essere versata nella misura del 10% con le modalità indicate all’articolo 1, comma 701, della legge di bilancio 2020, in un massimo di tre o di sei rate di pari importo. Gli importi da versare possono anche essere compensati.
Il neonato codice da utilizzare è “1859” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE – settori alberghiero e termale – art. 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23”.
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo appena istituiti vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
Ultimi articoli
Attualità 25 Maggio 2026
Corte di Cassazione: natura tributaria per il canone unico degli enti locali
In base al precedente orientamento, che lo inquadrava fra le entrate patrimoniali, le relative delibere non erano assoggettate agli obblighi di pubblicazione previsti per i tributi locali Punto di svolta nella disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introdotto dalla legge n.
Normativa e prassi 22 Maggio 2026
Fatture dei debitori iscritti a ruolo, ampliato l’accesso alle informazioni
L’Agenzia rende disponibili all’Agente della riscossione i dati sui corrispettivi e le fatture di debitori e coobbligati, in attuazione di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2026 Definite, con un provvedimento del 22 maggio, le modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto, per le attività di analisi finalizzate all’avvio di procedure esecutive presso terzi pignorabili.
Analisi e commenti 22 Maggio 2026
Principio contabile Oic 10, emendamenti in consultazione
La revisione del documento si è resa necessaria a seguito di un’attività di Post implementation review (Pir) effettuata su un campione significativo di 1030 rendiconti finanziari L’Organismo italiano di contabilità il 20 maggio ha pubblicato in consultazione una bozza di revisione del principio contabile Oic 10, dedicato al Rendiconto finanziario.
Attualità 21 Maggio 2026
5 per mille 2025: sono online gli elenchi dei beneficiari
Oltre 96mila gli ammessi al contributo. Le somme assegnate derivano direttamente dalle preferenze espresse dai contribuenti al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi Disponibili da oggi, 21 maggio 2026, sul sito dell’Agenzia delle entrate, gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2025.