30 Aprile 2021
Ai mangimi per le api si applica l’Iva al 4%
La vendita dei mangimi per le api costituiti i primi quattro da miscele di sciroppi di glucosio e fruttosio ottenuti per idrolisi enzimatica a partire da materie prime vegetali quali amido di mais e amido di frumento e il quinto da sciroppo di zucchero idrolizzato, cioè saccarosio ad alto contenuto di fruttosio ottenuto per inversione (idrolisi) di una soluzione di zucchero da barbabietola, rientra, secondo il previsto parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella sottovoce della Nomenclatura Combinata 2309 9031, per la quale è prevista l’applicazione dell’Iva con aliquota ridotta al 4%. Questo il chiarimento dell’Agenzia delle entrate con la risposta n. 315 del 30 aprile 2021.
La richiesta arriva da una società che dichiara di svolgere l’attività di “produzione e commercio all’ingrosso di materie prime e semilavorati per l’industria alimentare e chimico-farmaceutica in genere, nonché la fabbricazione ed il commercio di mangimi, in particolare per il settore dell’apicoltura“.
In particolare, l’istante commercializza una linea di cinque tipi di mangimi semplici per api dalla stessa miscelati e confezionati per la vendita dei quali vuole conoscere quale sia la corretta aliquota Iva da applicare.
L’Agenzia, in base a quanto previsto dalla circolare n. 32/2010, ha chiesto all’istante di fornire il parere tecnico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, direzione Dogane, ufficio Tariffa e classificazione, riguardante la corretta classificazione, ai fini doganali, dei prodotti a base di zucchero, ottenuti da materie prime vegetali e destinati all’alimentazione delle api.
L’Adm, tenuto conto della destinazione d’uso e della diffusa giurisprudenza unionale, ha ritenuto di classificare detti prodotti alla sottovoce della Nomenclatura Combinata 2309 9031, facendo presente che la nota 1 al Capitolo 23 stabilisce che “rientrano nella voce 2309 i prodotti dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove ottenuti dal trattamento di materie vegetali per l’alimentazione degli animali e che, per tale motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia di origine, diverse dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivanti da questo trattamento“.
Alla luce del parere espresso dall’Adm, l’Agenzia delle entrate ritiene che la cessione dei prodotti possa essere assoggettata all’aliquota Iva ridotta pari al 4%, poiché gli stessi sono riconducibili nell’ambito applicativo del n. 20) della Tabella A, parte II, allegata al decreto Iva, avente ad oggetto “mangimi semplici di origine vegetale, mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50 %, cereali compresi nella presente parte della tabella“.
Ultimi articoli
Attualità 25 Maggio 2026
Corte di Cassazione: natura tributaria per il canone unico degli enti locali
In base al precedente orientamento, che lo inquadrava fra le entrate patrimoniali, le relative delibere non erano assoggettate agli obblighi di pubblicazione previsti per i tributi locali Punto di svolta nella disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introdotto dalla legge n.
Normativa e prassi 22 Maggio 2026
Fatture dei debitori iscritti a ruolo, ampliato l’accesso alle informazioni
L’Agenzia rende disponibili all’Agente della riscossione i dati sui corrispettivi e le fatture di debitori e coobbligati, in attuazione di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2026 Definite, con un provvedimento del 22 maggio, le modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto, per le attività di analisi finalizzate all’avvio di procedure esecutive presso terzi pignorabili.
Analisi e commenti 22 Maggio 2026
Principio contabile Oic 10, emendamenti in consultazione
La revisione del documento si è resa necessaria a seguito di un’attività di Post implementation review (Pir) effettuata su un campione significativo di 1030 rendiconti finanziari L’Organismo italiano di contabilità il 20 maggio ha pubblicato in consultazione una bozza di revisione del principio contabile Oic 10, dedicato al Rendiconto finanziario.
Attualità 21 Maggio 2026
5 per mille 2025: sono online gli elenchi dei beneficiari
Oltre 96mila gli ammessi al contributo. Le somme assegnate derivano direttamente dalle preferenze espresse dai contribuenti al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi Disponibili da oggi, 21 maggio 2026, sul sito dell’Agenzia delle entrate, gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2025.