Normativa e prassi

30 Marzo 2021

Defunto tedesco, legato italiano: imposte di successione agli eredi

Per il diritto tedesco alla morte della persona il patrimonio, inclusi gli eventuali legati, passa agli eredi che ne acquisiscono la proprietà. Di conseguenza, spetta agli eredi presentare la dichiarazione di successione e pagare tutte le imposte in prima battuta. Solo successivamente alla richiesta di trasferimento dell’immobile al legatario, che gli stessi eredi dovranno obbligatoriamente presentare, si provvederà tramite dichiarazione integrativa, a ricalcolare l’imposta effettivamente dovuta dai rispettivi beneficiari e gli eredi avranno diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza.
Analogo ragionamento per le imposte ipocatastali, dovute nella misura ordinaria del 2% e 1% sul valore degli immobili che sono stati dichiarati in successione, compresi quelli oggetto di legato che fanno parte dell’asse ereditario.
È uno dei quesiti chiariti dall’Agenzia con la risposta n. 224/2021.
Il caso in esame riguarda un cittadino tedesco residente in Germania, deceduto a Monaco, che ha lasciato un testamento olografo con cui ha disposto un legato a favore della propria compagna, consistente in una casa sita in Italia. Nel testamento non sono nominati eredi per cui si farà valere la successione legittima.
L’istante rappresenta che il legato, in base alla legislazione tedesca, passa in capo agli eredi e non al legatario come avviene nel diritto italiano. Quest’ultimo, poi, dovrà chiedere l’esecuzione del legato all’apertura della successione, adempimento che per i beni immobili deve essere eseguito entro dieci anni, pena la perdita del bene. Chiede, quindi, come debba essere trattato tale legato obbligatorio in sede di denuncia di successione e quale è la relativa tassazione. Chiede, inoltre, quale sia la tassazione dell’atto di adempimento del legato e se allo stesso vada allegato l’Ape.
L’Agenzia rileva, in primo luogo, che per le successioni transfrontaliere vale la residenza abituale del defunto al momento della morte (Regolamento europeo n. 650/2012) per cui nel caso in esame si applicherà il diritto tedesco. Precisa anche che nella dichiarazione di successione telematica occorrerà quindi barrare un’apposita casella per indicare che si tratta di un caso che dovrà essere disciplinato non dalla legge italiana ma da quella del Paese in cui il defunto aveva la residenza abituale (nel caso in esame la legislazione tedesca).
L’Agenzia, a conferma di quanto indicato dall’istante, rileva che per il diritto tedesco il legato ha sempre effetto obbligatorio e fa nascere al momento dell’apertura della successione un diritto che il beneficiario/legatario acquista nei confronti dell’erede per acquisire la proprietà del bene; un diritto rivolto al trasferimento della proprietà o della titolarità del bene oggetto del legato. Il legatario ha, quindi, il diritto di esigere che la persona obbligata, gli eredi, dia esecuzione all’oggetto dell’eredità. Se il defunto, come nel caso in esame, ha previsto con testamento un legato, il legatario può agire nei confronti degli eredi per ottenere quanto gli è stato attribuito nel testamento, nel temine di decadenza di dieci anni.
Successione e tassazione del legato
Riguardo al primo quesito, relativo alla denuncia di successione in Italia e alla tassazione del legato, l’Agenzia fa presente che al momento dell’apertura della successione gli eredi legittimi sono proprietari dell’immobile sito in Italia. Ciò in quanto per il diritto tedesco, come già rappresentato dall’istante, alla morte della persona il suo patrimonio passa automaticamente agli eredi, i quali sono tenuti a trasferire l’immobile a favore del legatario, a condizione che questi ne faccia espressa richiesta.
Fino a quando tale onere a carico degli eredi non è adempiuto, gli stessi eredi saranno proprietari del bene oggetto del legato e, di conseguenza, obbligati sia a presentare la dichiarazione di successione che al relativo pagamento dell’imposta. Solo successivamente alla richiesta di trasferimento dell’immobile al legatario da parte degli eredi, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa, per il ricalcolo dell’imposta effettivamente dovuta dai rispettivi beneficiari, e gli eredi avranno diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza.

Qualora, invece, la richiesta di adempimento del legato da parte della legataria sia eseguita prima della presentazione della dichiarazione degli eredi si realizzerebbe una presunzione di legato, secondo la normativa tedesca, che impone anche alla legataria di presentare la dichiarazione e pagare la relativa imposta a lei spettante.
Con riferimento alle imposte ipotecarie e catastali, concordemente a quanto sostenuto dall’istante, l’Agenzia ritiene che siano dovute nella misura ordinaria del 2% e 1% sul valore degli immobili che sono stati dichiarati in successione, compresi gli immobili oggetto di legato che fanno parte dell’asse ereditario.
Tassazione dell’atto di adempimento del legato
Riguardo al secondo quesito, viene precisato che la tassazione del legato deve avvenire in sede di presentazione della dichiarazione di successione ad opera degli eredi o del legatario. L’atto traslativo del diritto di proprietà dall’erede al legatario trova la sua causa nell’adempimento dell’obbligo imposto nel testamento. Pertanto, il trasferimento del bene confermando una situazione preesistente non incerta che ha già subito la tassazione in sede di dichiarazione di successione dovrà essere tassato in misura fissa (articolo 11 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986).

Nulla viene precisato in merito alla necessità di allegare l’Attestato di prestazione energetica dell’immobile, esulando il quesito dalla competenza fiscale.

Defunto tedesco, legato italiano: imposte di successione agli eredi

Ultimi articoli

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva

L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva

Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: ­altre” (Codice NC 210690).

Attualità 5 Dicembre 2025

Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi

Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile

In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.

torna all'inizio del contenuto