29 Marzo 2021
Bonus sponsorizzazioni sportive: una manciata di giorni per blindarlo
Scade giovedì 1° aprile il termine per inviare le istanze finalizzate al riconoscimento del credito d’imposta concesso, dall’articolo 81, comma 1 del Dl “Agosto”(articolo 81, primo comma, decreto n. 104/2020) in favore di lavoratori autonomi, imprese ed enti non commerciali che, nel 2020, hanno investito in campagne pubblicitarie, o in sponsorizzazioni, a vantaggio di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni, operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici, e che svolgono attività sportiva giovanile.
Il modello da utilizzare, con le istruzioni da seguire per il corretto completamento dell’operazione, è quello disponibile, dallo scorso 25 febbraio, sul sito del dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio dei ministri (vedi articolo “Sponsorizzazioni sportive, al via le istanze per richiedere il bonus”).
Con l’avvicinarsi della deadline, ricordiamo, in particolare, che il richiamato decreto fissa il credito nella misura del 50% degli investimenti, di importo complessivo non inferiore a 10mila euro, effettuati da soggetti con ricavi, relativi al periodo d’imposta 2019, prodotti in Italia pari ad almeno 150mila euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020.
Tanto premesso e sempre in vista della scadenza, sul sito del dipartimento per lo Sport sono disponibili online le risposte alle domande più frequenti sull’agevolazione fiscale, dove vengono chiariti alcuni aspetti fondamentali, come lo spazio temporale in cui devono essere, tassativamente, erogati gli investimenti, ove per investimenti si intendono i pagamenti effettuati. Alla specifica domanda se, nell’ambito di un contratto di finanziamento per il secondo semestre 2020, sono previsti versamenti anche nel 2021, è possibile vedersi riconosciuto il bonus pure per questi ultimi, il dipartimento risponde che la norma “riconosce un credito di imposta per gli investimenti effettuati nel corso dell’anno 2020 dove per investimenti si intendono i pagamenti effettuati. Pertanto, non sono riconosciuti pagamenti effettuati nel corso dell’anno 2021”.
E ancora, in caso di contratto triennale siglato nel 2019, nulla osta alla fruizione del credito d’imposta, “ma è necessario che i pagamenti vengano effettuati nel periodo di tempo indicato”, cioè dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
Infine, le faq chiariscono che, in relazione alle modalità di effettuazione dell’investimento, i pagamenti devono essere effettuati con mezzi diversi dal contante e non possono essere stati saldati tramite compensazione con fatture di fornitura nei loro confronti: “l’articolo 23 del Dlgs n. 241/1997, definisce in maniera univoca il pagamento con mezzi diversi dal contante. Questi sono: carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari e altri sistemi di pagamento (bollettini postali)”.
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