25 Marzo 2021
Associazione di promozione sociale, interventi ammessi al Superbonus
Con la risposta n. 206 del 25 marzo 2021, l’Agenzia delle entrate conferma che non è precluso l’accesso al Superbonus all’associazione di promozione sociale per gli interventi che intende realizzare sull’unità abitativa, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli stessi, ferma restando la necessità che i lavori siano effettuati sull’intero edificio o sulle singole unità immobiliari.
Il quesito è di una Aps, iscritta nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che intende effettuare specifici interventi di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, su immobili di proprietà, a destinazione speciale della stessa associazione, e ad uso non abitativo di categorie D/6 e D/8, utilizzati direttamente per i propri fini istituzionali.
L’istante, esaminati i documenti di riferimento, ritiene di aver diritto alla maxi-detrazione 110%, in quanto la norma agevolativa e la prassi in materia non escludono tale possibilità.
L’Agenzia è d’accordo e in proposito richiama, in particolare, la circolare n. 30/2020 che ha chiarito che l’agevolazione si applica, tra l’altro, agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), dalle organizzazioni di volontariato (Odv), dalle associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano (comma 9, lettera d-bis dell’articolo 119 del decreto “Rilancio”).
Pertanto, non essendo prevista alcuna limitazione espressa per Onlus, Odv e Aps, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli stessi, ferma restando la necessità che i lavori ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle singole unità immobiliari.
Di conseguenza, l’istante, nel presupposto che rientri tra i soggetti previsti dalla lettera d-bis del comma 9 sopra richiamato, in relazione agli interventi ammissibili che intende realizzare sull’unità abitativa, può accedere al Superbonus, in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla norma.
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