24 Marzo 2021
Per l’Iva versata in UK nel 2020, istanze di rimborso entro il 31 marzo
Scadenza anticipata per le domande di rimborso dell’Iva pagata nel Regno Unito nel corso del 2020. Gli operatori Ue, non stabiliti in UK, dovranno trasmettere le istanze entro il prossimo 31 marzo, secondo quanto esplicitamente stabilito nell’accordo di recesso dall’Unione che, all’articolo 51, paragrafo 3, riconosce la possibilità di invio delle richieste di rimborso secondo le regole fissate dalla direttiva 2008/9/Ce, ma entro un termine più vicino rispetto a quello ordinario del 30 settembre, previsto nella stessa direttiva. L’eccezione rappresenta una deroga in epoca post Brexit.
Quando spetta il rimborso
Anche in questo caso è necessario fare riferimento alla richiamata direttiva che, all’articolo 3, stabilisce le condizioni che danno accesso alla restituzione dell’imposta.
In particolare, quindi, i soggetti passivi non stabiliti nel Regno Unito possono aspirare al rimborso solo se, nel 2020, non avevano in questo Stato “né la sede della propria attività economica né una stabile organizzazione dalla quale fossero effettuate operazioni commerciali, né, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il domicilio o la residenza abituale”, hanno effettuato operazioni imponibili e non hanno realizzato “cessioni di beni o prestazioni di servizi il cui luogo di effettuazione si possa considerare situato” in UK, salvo che si tratti di prestazioni di trasporto e relativi servizi accessori non imponibili o di operazioni Iva in reverse charge.
Come ottenerlo
Gli operatori Iva residenti o stabiliti in Italia, per ottenere il rimborso dell’imposta versata nel 2020 in UK, devono seguire le regole previste dall’articolo 38-bis1. del Dpr n. 633/1972, vale a dire presentare direttamente o tramite intermediario l’istanza, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, come precisato nel provvedimento del direttore dell’Agenzia del 1° aprile 2010, secondo il quale, tra l’altro, l’amministrazione attesta l’avvenuta ricezione della richiesta mediante ricevuta, contenuta in un file munito del codice di autenticazione per Entratel e di quello di riscontro per Fisconline. Salvo intoppi non prevedibili, la ricevuta è messa a disposizione in via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file.
Attenzione, le domande presentate dopo il 31 marzo, anche se nei cinque giorni successivi, verranno considerate tardive, così come previsto per quelle da inviare entro il termine ordinario del 30 settembre.
Non residenti e non stabiliti
Entro lo stesso termine, i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito dovranno fare richiesta dell’Iva corrisposta in Italia, mediante istanza da presentare tramite il portale elettronico dell’amministrazione fiscale UK. Questi operatori dovranno attenersi alle disposizioni di cui all’articolo 38-bis .2 dello stesso decreto Iva.
In tema Brexit, è possibile consultare su questa rivista gli articoli “Brexit, Irlanda del Nord e Ue creato un identificativo Iva ad hoc”, “Accordo post Brexit tra Ue e Uk: nel Protocollo reciproca assistenza”, “Operazioni Iva in Irlanda del Nord: attivato il nuovo prefisso Intrastat”.
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