Normativa e prassi

11 Marzo 2021

Opzione autoliquidazione Patent box compatibile con la procedura ordinaria

La procedura di autoliquidazione disciplinata dal decreto “Crescita” (opzione OD), nell’ambito di un’operazione di fusione per incorporazione, può coesistere con la procedura ordinaria Patent box, purché esse siano riferite a diverse opzioni, ad esempio a diversi beni immateriali tra loro non complementari. È facoltà del contribuente quindi scegliere il regime di determinazione del reddito agevolabile per ciascun bene immateriale o gruppo di beni immateriali legati da vincolo di complementarietà. Questo il chiarimento dell’Agenzia con la risposta n. 153/2021.

Nel caso oggetto del quesito, la società istante (Alfa) nel 2015 ha presentato istanza di ruling, a seguito della quale, nel 2018, ha sottoscritto un accordo preventivo ai fini del Patent box, per la definizione dei metodi di calcolo del contributo economico in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali, con riferimento esclusivamente ai suoi IP (progettazione e produzione di presse meccaniche). Nel 2019, inoltre, ha rinnovato l’accordo per il quinquennio successivo (2020-2024).

L’istante qualche mese prima, nel 2019, ha effettuato una fusione per incorporazione di Beta, già partecipata al 100% di Alfa, con decorrenza giuridica dal 1° luglio 2019. L’incorporata, invece, non ha optato per il regime Patent Box nei periodi d’imposta antecedenti all’operazione di fusione, vale a dire negli anni 2015-2018.

L’istante intende optare per il regime Patent box nel periodo d’imposta 2019 con riferimento agli IP beta (volti alla progettazione e produzione di rullatrici), acquisiti e utilizzati direttamente a seguito della fusione per incorporazione di Beta, e chiede quindi se le due modalità di accesso al regime possano coesistere per il periodo d’imposta 2019.

Con riferimento agli IP alfa, infatti, la modalità di determinazione del contributo economico ascrivibile ai beni immateriali oggetto di agevolazione è quella ordinaria (articolo 1, comma 39, della legge n. 190/2014). Riguardo invece gli IP beta, i beni immateriali acquisiti dall’istante a seguito della fusione, distinti dagli IP alfa e non legati a questi da alcun vincolo di complementarietà, la modalità di determinazione del contributo economico è quella prevista dal Dl “Crescita” (articolo 4 del Dl n. 34/2019), con conseguente autoliquidazione del contributo economico che concorre alla formazione e produzione del reddito d’impresa (o della perdita).

Inoltre, nel caso in cui venga confermata la possibilità di coesistenza tra le due modalità di accesso al regime Patent box per il 2019, primo quesito, l’istante chiede conferma che, per il 2020, con riferimento agli IP beta, sia possibile presentare apposita istanza di ruling, ossia che anche per gli IP beta la modalità di accesso al Patent box potrà essere quella prevista dall’articolo 1, comma 39 della legge di stabilità 2015, secondo quesito.

L’Agenzia ripercorre la normativa del Patent box, il regime opzionale introdotto dalla legge di stabilità 2015 che prevede una tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali, al fine di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, la collocazione in Italia dei beni immateriali detenuti all’estero da imprese italiane o estere, il mantenimento dei beni immateriali in Italia.

Le misure agevolative sono state poi modificate dal decreto “Crescita” (Dl n. 34/2019) che ha introdotto un nuovo regime di autoliquidazione oneri documentali, definito OD, che, come chiarito anche dalla circolare n. 28/2020,  “consente, in tutti i casi di utilizzo diretto del bene, in alternativa all’accordo con l’amministrazione finanziaria, di autoliquidare il beneficio in dichiarazione, purché il contribuente predisponga il set informativo richiesto” (vedi articolo “Nuovo regime patent box: dopo il confronto i chiarimenti”).

L’Agenzia ritiene quindi che la procedura di autoliquidazione disciplinata dal decreto “Crescita” (opzione OD) possa coesistere con la procedura ordinaria Patent box, purché esse siano riferite a diverse opzioni, (come nel caso in esame in cui ci siano diversi beni immateriali tra loro non complementari). Il contribuente quindi ha la facoltà di scegliere il regime di determinazione del reddito agevolabile per ciascun bene immateriale o gruppo di beni immateriali legati da vincolo di complementarietà.
Alfa, in sostanza, potrà può optare per il 2019 per l’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 4 del decreto “Crescita” in relazione agli IP beta e, contestualmente, può esprimere l’esercizio dell’opzione OD con riferimento agli IP beta. L’Agenzia, infine ricorda (come chiarito anche dalla circolare n. 11/2016) che il mancato esercizio dell’opzione per l’agevolazione qui in esame da parte dell’incorporata, pur non pregiudicando l’accesso al regime Patent box, impone all’istante, che vuole autoliquidare il beneficio riferibile agli IP dell’incorporata, di esercitare tale opzione, posto che tali beni non risultano coperti dall’opzione al tempo esercitata da Alfa nel 2015, poiché non si trovavano nella sua disponibilità.

Anche riguardo il secondo quesito l’Agenzia, in linea con la soluzione prospettata, ritiene che l’istante possa presentare per il periodo d’imposta 2020 apposita domanda di ruling (articolo 31-ter del Dpr n. 600/1973).

Opzione autoliquidazione Patent box compatibile con la procedura ordinaria

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