Normativa e prassi

19 Gennaio 2021

Le ritenute a rapporto finito sono onere dell’ex sostituto

Sulle somme erogate ai suoi ex dipendenti a titolo di cassa integrazione in deroga, la snc deve comportarsi come sostituto d’imposta e operare le ritenute d’acconto Irpef, in quanto tali emolumenti sono riconducibili al rapporto di lavoro intrattenuto con la società, anche se ora cessato. Lo afferma l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 47 del 19 gennaio 2021, supportata da tanta prassi e in antitesi con la procedura proposta dall’istante.

La società, che opera nel settore del noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti, infatti, ritiene di poter corrispondere le somme in argomento, in qualità di intermediario, al lordo delle ritenute alla fonte, comunicando, agli ex dipendenti beneficiari, che si tratta di redditi da lavoro dipendente da indicare nella dichiarazione dei redditi.

Analizzata la questione, l’Agenzia innanzitutto passa in rassegna la norma che offre il primo sostegno alla conclusione raggiunta: l’articolo 23 del Dpr n. 600/1973. Tale disposizione, tra l’altro, oltre ad annoverare le società in nome collettivo tra i (possibili) sostituti d’imposta, stabilisce che questi, se corrispondono importi riconducibili a rapporti di lavoro dipendente (articolo 51, Tuir), devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto Irpef.

Tanto premesso, l’Agenzia fa entrare in gioco la propria prassi, cominciando dalla risoluzione n. 101/2005, con la quale ha precisato che, l’obbligo di effettuare la ritenuta sussiste anche se le somme (sempre quelle riconducibili a rapporti di lavoro dipendente) sono erogate in favore di soggetti che non siano propri dipendenti.
Poi, continua osservando che, con le circolari nn. 326/1997, 24/2004 e 1/2007 e, ancora, con le risoluzioni nn. 186/2002, 114/2003 e 137/2009, è stato chiarito che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro e, conseguentemente tutte le erogazioni che siano in qualche modo riconducibili al rapporto di lavoro, a prescindere dall’esistenza di un attuale vincolo sinallagmatico con la prestazione lavorativa.
In sostanza, vi rientrano a pieno titolo quelle elargizioni che trovano la loro origine e giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente, anche se la materiale corresponsione avviene successivamente alla cessazione del rapporto medesimo.
Tali principi, inoltre, sono stati ribaditi anche con la circolare n. 34/2013, che, in relazione ai premi erogati dagli sponsor ai membri della squadra (giocatori, allenatori, eccetera), ha precisato che anche se le somme sono corrisposte da un soggetto terzo devono essere assoggettate a ritenuta in quanto riconducibili al rapporto di lavoro.
 
La società istante, quindi, sarà tenuta a operare e versare le ritenute alla fonte sulle somme erogate ai suoi ex dipendenti a titolo di cassa integrazione in deroga e, conseguentemente, ad assolvere gli obblighi di certificazione degli emolumenti e di presentazione del modello 770, quello dei sostituti d’imposta.

Le ritenute a rapporto finito sono onere dell’ex sostituto

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