Normativa e prassi

18 Gennaio 2021

Dal 2021 Tefa e Tari si separano e nascono nuovi codici tributo

Istituiti nuovi codici tributo, da utilizzare tramite F24 e F24Ep, per il versamento del “Tefa”, il tributo sulla tutela ambientale che, a partire dal 2021, dovrà essere versato distintamente dalla Tari. Con la risoluzione n. 5/E del 18 gennaio 2021 debuttano, quindi, “Tefa”, “Tefn” e “Tefz” per il pagamento, rispettivamente, del tributo, degli interessi e delle sanzioni.
La disciplina sulla Tefa (Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente) prevedeva la riscossione della tariffa insieme alla Tari e alla tariffa avente natura corrispettiva, di cui all’articolo 1, comma 668, della legge di stabilità 2014.
L’articolo 19 del Dlgs n. 504/1992, istitutivo del tributo, al comma 7 ha stabilito che per i versamenti unitari, dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, i cui criteri sono stati definiti con il recente decreto del Mef del 1° luglio 2020 (vedi articolo “Istruzioni per riversare il tributo destinato alla tutela dell’ambiente”).
Tale decreto prevede che, per le annualità 2021 e successive, il Tefa e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai Comuni, utilizzando appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle entrate. La struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i suddetti codici tributo, riscossi a titolo di Tari o tariffa avente natura corrispettiva e di Tefa, rispettivamente, al comune e alla corrispondente provincia o città metropolitana, secondo il codice tributo e il codice catastale indicato nel modello F24.
Il decreto, inoltre, stabilisce che, per il 2020, a decorrere dalle ripartizioni del gettito del 1° giugno 2020 la struttura di gestione effettua lo scorporo del Tefa dai singoli pagamenti (compresi eventuali interessi e sanzioni) e il successivo riversamento alle province e città metropolitane applicando la misura del 5% o la diversa misura comunicata da tali enti. Per i periodi precedenti, invece, rimane di competenza delle amministrazioni comunali il riversamento della componente relativa al Tefa alle rispettive province e città metropolitane.

In sostanza:

  • fino al 2020, i versamenti del Tefa e della Tari o della tariffa avente natura corrispettiva sono effettuati cumulativamente, utilizzando esclusivamente i codici tributo relativi alla Tari e alla tariffa avente natura corrispettiva, senza distinguere la parte relativa al Tefa (cfr. risoluzioni n. 37/2013 e n. 42/2013, ridenominati con le risoluzioni n. 45/2014 e n. 47/2014)
  • a partire dall’anno d’imposta 2021, gli importi relativi al Tefa sono versati distintamente dalla Tari utilizzando i codici tributo istituiti

La risoluzione odierna n. 5/2021 istituisce quindi i seguenti codici tributo per il versamento del Tefa tramite F24 e F24 “enti pubblici”:

  • TEFA” denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente
  • TEFN” denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – interessi
  • TEFZ” denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – sanzioni

In sede di compilazione F24, i neo codici sono esposti nella sezione “Imu e altri tributi locali”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando nel campo “codice ente/codice comune” il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili (vedi tabella sul sito dell’Agenzia); se il pagamento è effettuato col ravvedimento bisogna barrare la casella “Ravv.”; nel campo “Numero immobili” vanno indicati il numero degli immobili, nel campo “rateazione/mese rif” il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”. Nel campo “Anno di riferimento” l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

In sede di compilazione F24 Ep, i neonati codici sono esposti nella sezione “Tares-Tari” (valore 5), in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando nel campo “codice”, il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, nel campo “estremi identificativi”, nessun valore; nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nei primi due caratteri, un valore a scelta tra “RA” (versamento a titolo di ravvedimento) e “00” (versamento ordinario); nei successivi quattro caratteri, l’anno di riferimento, nel formato “AAAA”; nel campo “riferimento B” (composto da sei caratteri), nei primi due caratteri, il numero di rata in pagamento, nel formato “NN” e, nei successivi due caratteri, il numero di rate totali, nel formato “RR” (in caso di pagamento in un’unica soluzione indicare “0101”). Negli ultimi due caratteri indicare il numero degli immobili a cui si riferisce il versamento (da 01 a 99).

Dal 2021 Tefa e Tari si separano e nascono nuovi codici tributo

Ultimi articoli

Normativa e prassi 2 Maggio 2024

Indennità a esperti distaccati in Ue, non imponibili se a carico dell’Unione

Le indennità pagate a un “Esperto nazionale distaccato” presso l’Unione europea che sono totalmente a carico del bilancio unionale e non di un’amministrazione pubblica italiana non concorrono all’imponibile del contribuente in Italia e, pertanto, non devono essere dichiarate e assoggettate a imposizione nel nostro Paese.

Normativa e prassi 2 Maggio 2024

Rimborsi Iva dopo la Brexit, valgono le regole per i Paesi Ue

Scaduto il periodo di transizione che ha seguito la Brexit, sulla base dell’Accordo raggiunto tra Italia e Regno Unito lo scorso 7 febbraio, ai rimborsi Iva erogati in relazione a operazioni effettuate con il Paese oltremanica, deve essere applicato, con effetto retroattivo, dal 1° gennaio 2021, l’articolo 38-ter del Dpr n.

Normativa e prassi 30 Aprile 2024

Cfc, pronte le regole che consentono di optare per l’imposta sostitutiva

Per snellire, come indicato dalla legge di delega fiscale, la disciplina delle imprese estere controllate, il Dlgs n.

Normativa e prassi 30 Aprile 2024

Approvate con decreto le modifiche agli Isa 2024

Con il decreto 29 aprile 2024 del Ministero dell’Economia e delle finanze, in corso di pubblicazione, sono state approvate le modifiche ai 175 indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), applicabili al periodo d’imposta 2023 (“Isa 2024”), al fine di tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia, degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse.

torna all'inizio del contenuto