31 Dicembre 2020
Nuova data di chiusura dell’esercizio: la rivalutazione dei beni non si duplica
Una società con esercizio non coincidente con l’anno solare, che ha scelto di spostare la data di chiusura dell’esercizio sociale dal 30 giugno al 31dicembre di ogni anno, a partire da quello in corso, che verrà chiuso anticipatamente il 31 dicembre 2020, può scegliere se effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 o, in alternativa, nell’esercizio successivo, chiuso al 31 dicembre 2020, mentre non potrà eseguirla per entrambi gli esercizi. È il chiarimento dell’Agenzia fornito con la risposta n. 640 del 31 dicembre 2020 in tema di rivalutazione dei beni, che spetta alle società che non adottano gli Ias/Ifrs per la redazione del bilancio.
L’Agenzia ricorda la disposizione che consente a determinati soggetti, spa, sapa, srl, cooperative e società di mutua assicurazione, società europee, enti e trust residenti che svolgono attività commerciali, elencati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, che non adottano i principi contabili internazionali, di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili oggetto di attività d’impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (articolo 110 Dl n. 104/2020, vedi articolo “Il fisco nel decreto “Agosto” – 9 Rivalutazione dei beni d’impresa”).
In base alle modifiche apportate in sede di conversione, le imprese con esercizio non coincidente con l’anno solare “possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019”, a condizione che i beni d’impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell’esercizio precedente. La correzione, quindi, ha consentito a tali imprese di anticipare la rivalutazione al bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
L’Agenzia, al riguardo, evidenzia che il legislatore ha voluto riconoscere solo una facoltà di anticipazione della rivalutazione e non anche possibilità di duplicare tale beneficio. Le imprese, quindi, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare non possono effettuare la rivalutazione sia nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, sia in quello successivo, ma possano eseguirla una sola volta o nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 o, in alternativa, in quello successivo.
La conclusione dell’Agenzia è stata supportata anche dal parere del Mef, secondo cui la ratio della disposizione è quella di “consentire anche alle imprese con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, che non abbiano ancora approvato il bilancio alla data di entrata in vigore della norma, di avvalersi della rivalutazione nel bilancio relativo all’esercizio che ha risentito della crisi derivante dagli eventi epidemiologici Covid-19 per effetto del lockdown dei mesi da marzo a maggio 2020”. Dunque il beneficio della anticipazione della rivalutazione spetti a tutti i soggetti con esercizio a cavallo tra il 2019 e il 2020 indipendentemente dalla durata di quest’ultimo, quindi anche nel caso in esame.
L’istante, però, dovrà scegliere se effettuare la rivalutazione in esame nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 o, in alternativa, in quello successivo, chiuso al 31 dicembre 2020, non potendo farlo per entrambi.
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