31 Dicembre 2020
Nuova data di chiusura dell’esercizio: la rivalutazione dei beni non si duplica
Una società con esercizio non coincidente con l’anno solare, che ha scelto di spostare la data di chiusura dell’esercizio sociale dal 30 giugno al 31dicembre di ogni anno, a partire da quello in corso, che verrà chiuso anticipatamente il 31 dicembre 2020, può scegliere se effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 o, in alternativa, nell’esercizio successivo, chiuso al 31 dicembre 2020, mentre non potrà eseguirla per entrambi gli esercizi. È il chiarimento dell’Agenzia fornito con la risposta n. 640 del 31 dicembre 2020 in tema di rivalutazione dei beni, che spetta alle società che non adottano gli Ias/Ifrs per la redazione del bilancio.
L’Agenzia ricorda la disposizione che consente a determinati soggetti, spa, sapa, srl, cooperative e società di mutua assicurazione, società europee, enti e trust residenti che svolgono attività commerciali, elencati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, che non adottano i principi contabili internazionali, di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili oggetto di attività d’impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (articolo 110 Dl n. 104/2020, vedi articolo “Il fisco nel decreto “Agosto” – 9 Rivalutazione dei beni d’impresa”).
In base alle modifiche apportate in sede di conversione, le imprese con esercizio non coincidente con l’anno solare “possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019”, a condizione che i beni d’impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell’esercizio precedente. La correzione, quindi, ha consentito a tali imprese di anticipare la rivalutazione al bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
L’Agenzia, al riguardo, evidenzia che il legislatore ha voluto riconoscere solo una facoltà di anticipazione della rivalutazione e non anche possibilità di duplicare tale beneficio. Le imprese, quindi, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare non possono effettuare la rivalutazione sia nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, sia in quello successivo, ma possano eseguirla una sola volta o nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 o, in alternativa, in quello successivo.
La conclusione dell’Agenzia è stata supportata anche dal parere del Mef, secondo cui la ratio della disposizione è quella di “consentire anche alle imprese con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, che non abbiano ancora approvato il bilancio alla data di entrata in vigore della norma, di avvalersi della rivalutazione nel bilancio relativo all’esercizio che ha risentito della crisi derivante dagli eventi epidemiologici Covid-19 per effetto del lockdown dei mesi da marzo a maggio 2020”. Dunque il beneficio della anticipazione della rivalutazione spetti a tutti i soggetti con esercizio a cavallo tra il 2019 e il 2020 indipendentemente dalla durata di quest’ultimo, quindi anche nel caso in esame.
L’istante, però, dovrà scegliere se effettuare la rivalutazione in esame nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 o, in alternativa, in quello successivo, chiuso al 31 dicembre 2020, non potendo farlo per entrambi.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 25 Maggio 2026
Dl Carburanti quater, al via le misure di sostegno
Riduzione delle accise, crediti d’imposta e proroga dei versamenti fiscali: nel Dl n.
Attualità 25 Maggio 2026
Corte di Cassazione: natura tributaria per il canone unico degli enti locali
In base al precedente orientamento, che lo inquadrava fra le entrate patrimoniali, le relative delibere non erano assoggettate agli obblighi di pubblicazione previsti per i tributi locali Punto di svolta nella disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introdotto dalla legge n.
Normativa e prassi 22 Maggio 2026
Fatture dei debitori iscritti a ruolo, ampliato l’accesso alle informazioni
L’Agenzia rende disponibili all’Agente della riscossione i dati sui corrispettivi e le fatture di debitori e coobbligati, in attuazione di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2026 Definite, con un provvedimento del 22 maggio, le modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto, per le attività di analisi finalizzate all’avvio di procedure esecutive presso terzi pignorabili.
Analisi e commenti 22 Maggio 2026
Principio contabile Oic 10, emendamenti in consultazione
La revisione del documento si è resa necessaria a seguito di un’attività di Post implementation review (Pir) effettuata su un campione significativo di 1030 rendiconti finanziari L’Organismo italiano di contabilità il 20 maggio ha pubblicato in consultazione una bozza di revisione del principio contabile Oic 10, dedicato al Rendiconto finanziario.