4 Gennaio 2021
Legge di bilancio 2021 e Fisco – 2 Altolà ai falsi esportatori abituali
I soggetti nei cui confronti, a seguito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, è stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale per aver rilasciato lettere d’intento ideologicamente false, non potranno emetterne altre. Il procedimento, che, con dichiarati obiettivi di contrasto alle frodi, impedirà al fornitore di predisporre la fattura elettronica con il titolo di non imponibilità ai fini Iva, è delineato dall’articolo 1, commi 1079-1083, legge n. 178/2020.
A tale scopo, l’Agenzia delle entrate potrà espletare specifiche procedure concorsuali per assumere nuovo personale ad hoc (cinquanta funzionari) da destinare alle attività di selezione, analisi e controllo dei fenomeni illeciti.
Un provvedimento della stessa Agenzia fisserà le modalità attuative della norma, in particolare quelle per invalidare le lettere d’intento già emesse e inibire il rilascio di nuove lettere.
L’agevolazione “abusata”
La norma oggetto d’attenzione è quella che consente ai contribuenti qualificati come esportatori abituali di acquistare o importare, entro un determinato limite (“plafond”), beni (diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili) e servizi senza pagamento dell’Iva (articolo 8, comma 1, lettera c), Dpr n. 633/1972).
Per ottenere lo status di esportatore abituale (articolo 1, comma 1, lettera a), Dl n. 746/1983), occorre che l’ammontare dei corrispettivi delle cessioni all’esportazione registrate nell’anno solare precedente (“plafond annuale”) ovvero nei dodici mesi precedenti (“plafond mobile”, non adottabile pertanto da chi ha iniziato l’attività da meno di dodici mesi) sia superiore al 10% del volume d’affari complessivo, senza tener conto di alcune operazioni (cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale nonché operazioni non territoriali).
L’acquisto o importazione senza applicazione dell’imposta è subordinato alla preventiva trasmissione per via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, di una dichiarazione recante il proposito di avvalersi di tale facoltà (“lettera d’intento”), che deve essere poi consegnata, assieme alla ricevuta telematica di presentazione rilasciata dalle Entrate con indicazione del protocollo di ricezione, al fornitore/prestatore oppure in dogana. Gli estremi del protocollo di ricezione devono essere riportati nella fattura emessa in base alla lettera d’intento ovvero indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale.
Il problema delle false dichiarazioni
L’intervento operato con la legge di bilancio – spiega la relazione illustrativa – è dettato dall’esigenza di strutturare un meccanismo automatico di blocco per disinnescare sul nascere le condotte fraudolenti. Negli ultimi anni, infatti, l’Amministrazione finanziaria, analizzando le banche dati in suo possesso, ha intercettato diversi contribuenti connotati da un profilo fiscale non compatibile con la qualifica di esportatore abituale. Le conseguenti attività di controllo sostanziale hanno confermato la mancanza dei necessari requisiti soggettivi, consentendo di individuare l’utilizzo di un plafond Iva fittizio per importi particolarmente rilevanti. Di qui, l’invio ai destinatari delle lettere d’intento (cedenti e prestatori) di warning letter, per allertarli e renderli consapevoli della debenza dell’imposta nei rapporti con quegli operatori. Ciò, tuttavia, non impediva in maniera automatica né a questi ultimi di emettere nuove lettere d’intento ad altri cedenti/prestatori né ai fornitori di continuare a fatturare, sulla base delle lettere d’intento emesse dai falsi esportatori abituali, in regime di non imponibilità ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), Dpr n. 633/1972.
La soluzione adottata
Pertanto, allo scopo di inibire il rilascio e l’utilizzo di lettere d’intento illegittime, l’Amministrazione finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio, nonché conseguenti attività di controllo sostanziale (articolo 51, Dpr n. 633/1972), per riscontrare la sussistenza delle condizioni necessarie a ottenere lo status di esportatore abituale.
In caso di disconoscimento di tale qualifica, al contribuente sarà inibita la possibilità di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Inoltre, qualora nella fattura elettronica sia riportato il numero di protocollo di una lettera di intento invalidata (perché resa da un soggetto non in possesso della qualifica di esportatore abituale), il Sistema di interscambio non consentirà al cedente/prestatore di emettere fattura con titolo di non imponibilità ai fini Iva, in tal modo evitandogli anche di trovarsi inconsapevolmente coinvolto nel tentativo di frode commesso dal cliente cessionario/committente. Per questo motivo, puntualizza la relazione illustrativa, andrebbero modificate le specifiche tecniche del file xml dell’e-fattura: andrà istituito un apposito campo obbligatorio, in cui indicare gli estremi del protocollo di ricezione che, attualmente, vengono invece riportati nel campo libero “Causale”.
continua
La prima puntata è stata pubblicata giovedì 31 dicembre 2020

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