Normativa e prassi

15 Dicembre 2020

Contributo a fondo perduto Covid-19 alla conferitaria in continuità aziendale

La società conferitaria che, a seguito di trasformazione progressiva omogenea della conferente, attuata in continuità dei rapporti giuridici e quindi di continuità aziendale, proseguendo, nella sostanza, la precedente attività svolta può accedere al contributo a fondo perduto Covid-19 previsto dall’articolo 25 del decreto “Rilancio”. Questo, in sintesi, il contenuto della risposta n. 589 del 15 dicembre 2020.
 
La richiesta di chiarimenti arriva da una società che dichiara di essere stata costituita nel 2020 a seguito di trasformazione progressiva omogenea dell’impresa familiare nella società istante conferitaria.
La società, con integrazione documentale all’interpello, dichiara che, nel 2020, la conferente ditta individuale, iscritta alla Camera di commercio, procedeva alla compilazione dell’istanza e la piattaforma ne bloccava il proseguimento poiché risultava cessata la partita Iva al momento della richiesta, cosa che corrispondeva alla realtà in quanto si era dovuto procedere alla chiusura della ditta individuale come richiesto dalla Camera di commercio che lo imponeva per iscrivere la Srl all’albo artigiani e l’apertura della partita Iva della conferitaria Srl come previsto per legge e per l’iscrizione al registro imprese.
Nella stessa data, vista l’impossibilità di definire l’indennizzo da parte della ditta individuale conferente, si procedeva a presentare istanza da parte della Srl conferitaria e anche in questo caso la richiesta veniva bloccata perché all’Agenzia delle entrate risultava che la partita Iva era stata aperta dopo il 30 aprile 2020.
Successivamente per verificare se la piattaforma intendeva per continuità societaria la soluzione “continuità dell’attività da parte degli eredi del de cuius“, l’istanza non veniva inviata in quanto leggendo le istruzioni l’istante non riteneva che la fattispecie fosse adeguata all’operazione di riorganizzazione aziendale e, per evitare dichiarazioni false e mendaci, ha proceduto a tutelare i propri interessi con istanza di interpello.
A questo punto l’interpellante chiede un chiarimento in merito alla fruizione del contributo a fondo perduto nel caso di un’operazione di riorganizzazione avvenuta successivamente alla data del 30 aprile 2020.
 
L’Agenzia delle entrate fa un articolato excursus della normativa e prassi inerente il contributo a fondo perduto, erogato direttamente dalla stessa Agenzia e destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemica Covid-19, ricordando le condizioni che devono sussistere per l’accesso e le modalità di trasmissione dell’istanza da parte dei “…soggetti costituiti fino al 30 aprile 2020…”.
A maggior chiarimento del punto sottoposto dall’istante l’Agenzia ricorda che la circolare n. 22/2020 ha precisato che “Nell’ipotesi in cui, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, l’attività esercitata da una società di persone prosegua in capo all’unico socio superstite come impresa individuale la riduzione del fatturato è determinata tenendo in considerazione l’ammontare relativo al 2019 della società di persone esistente prima dell’operazione di riorganizzazione, considerato che, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un’attività neocostituita”.
 
Nel caso in esame la società istante ha iniziato la propria attività nel 2020, proseguendo, nella sostanza, la precedente attività svolta in qualità di conferitaria e, perciò, ai fini del contributo richiesto, non si è in presenza di un soggetto neocostituito successivamente al 30 aprile 2020.
Inoltre, l’Agenzia ricorda che il parere reso in sede di interpello ordinario, stante la natura consultiva dell’attività svolta dall’Amministrazione, ha carattere non vincolante per il contribuente, pertanto la presentazione dell’interpello non determina alcun effetto sugli originari termini di presentazione dell’istanza di accesso al contributo Covid-19.
 
Ciò detto, l’Agenzia ritiene che l’istante possa presentare un’istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto per fruire del contributo a fondo perduto dopo la scadenza del termine originario di presentazione delle istanze di accesso, dimostrando in tale sede il tentativo di richiesta dello stesso nei termini originari, fermo restando che l’istante:

  • determina la soglia di accesso al contributo, di cui al comma 2 dell’articolo 25 del decreto “Rilancio”, facendo riferimento l’ammontare dei ricavi riferibili all’azienda conferita
  • per il calcolo della riduzione del fatturato (comma 3, dell’articolo 25) deve confrontare i dati riferibili ai due periodi di riferimento (aprile 2020 – aprile 2019), considerando il fatturato relativo all’azienda conferita.
Contributo a fondo perduto Covid-19 alla conferitaria in continuità aziendale

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