15 Dicembre 2020
Contributo a fondo perduto Covid-19 alla conferitaria in continuità aziendale
La società conferitaria che, a seguito di trasformazione progressiva omogenea della conferente, attuata in continuità dei rapporti giuridici e quindi di continuità aziendale, proseguendo, nella sostanza, la precedente attività svolta può accedere al contributo a fondo perduto Covid-19 previsto dall’articolo 25 del decreto “Rilancio”. Questo, in sintesi, il contenuto della risposta n. 589 del 15 dicembre 2020.
La richiesta di chiarimenti arriva da una società che dichiara di essere stata costituita nel 2020 a seguito di trasformazione progressiva omogenea dell’impresa familiare nella società istante conferitaria.
La società, con integrazione documentale all’interpello, dichiara che, nel 2020, la conferente ditta individuale, iscritta alla Camera di commercio, procedeva alla compilazione dell’istanza e la piattaforma ne bloccava il proseguimento poiché risultava cessata la partita Iva al momento della richiesta, cosa che corrispondeva alla realtà in quanto si era dovuto procedere alla chiusura della ditta individuale come richiesto dalla Camera di commercio che lo imponeva per iscrivere la Srl all’albo artigiani e l’apertura della partita Iva della conferitaria Srl come previsto per legge e per l’iscrizione al registro imprese.
Nella stessa data, vista l’impossibilità di definire l’indennizzo da parte della ditta individuale conferente, si procedeva a presentare istanza da parte della Srl conferitaria e anche in questo caso la richiesta veniva bloccata perché all’Agenzia delle entrate risultava che la partita Iva era stata aperta dopo il 30 aprile 2020.
Successivamente per verificare se la piattaforma intendeva per continuità societaria la soluzione “continuità dell’attività da parte degli eredi del de cuius“, l’istanza non veniva inviata in quanto leggendo le istruzioni l’istante non riteneva che la fattispecie fosse adeguata all’operazione di riorganizzazione aziendale e, per evitare dichiarazioni false e mendaci, ha proceduto a tutelare i propri interessi con istanza di interpello.
A questo punto l’interpellante chiede un chiarimento in merito alla fruizione del contributo a fondo perduto nel caso di un’operazione di riorganizzazione avvenuta successivamente alla data del 30 aprile 2020.
L’Agenzia delle entrate fa un articolato excursus della normativa e prassi inerente il contributo a fondo perduto, erogato direttamente dalla stessa Agenzia e destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemica Covid-19, ricordando le condizioni che devono sussistere per l’accesso e le modalità di trasmissione dell’istanza da parte dei “…soggetti costituiti fino al 30 aprile 2020…”.
A maggior chiarimento del punto sottoposto dall’istante l’Agenzia ricorda che la circolare n. 22/2020 ha precisato che “Nell’ipotesi in cui, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, l’attività esercitata da una società di persone prosegua in capo all’unico socio superstite come impresa individuale la riduzione del fatturato è determinata tenendo in considerazione l’ammontare relativo al 2019 della società di persone esistente prima dell’operazione di riorganizzazione, considerato che, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un’attività neocostituita”.
Nel caso in esame la società istante ha iniziato la propria attività nel 2020, proseguendo, nella sostanza, la precedente attività svolta in qualità di conferitaria e, perciò, ai fini del contributo richiesto, non si è in presenza di un soggetto neocostituito successivamente al 30 aprile 2020.
Inoltre, l’Agenzia ricorda che il parere reso in sede di interpello ordinario, stante la natura consultiva dell’attività svolta dall’Amministrazione, ha carattere non vincolante per il contribuente, pertanto la presentazione dell’interpello non determina alcun effetto sugli originari termini di presentazione dell’istanza di accesso al contributo Covid-19.
Ciò detto, l’Agenzia ritiene che l’istante possa presentare un’istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto per fruire del contributo a fondo perduto dopo la scadenza del termine originario di presentazione delle istanze di accesso, dimostrando in tale sede il tentativo di richiesta dello stesso nei termini originari, fermo restando che l’istante:
- determina la soglia di accesso al contributo, di cui al comma 2 dell’articolo 25 del decreto “Rilancio”, facendo riferimento l’ammontare dei ricavi riferibili all’azienda conferita
- per il calcolo della riduzione del fatturato (comma 3, dell’articolo 25) deve confrontare i dati riferibili ai due periodi di riferimento (aprile 2020 – aprile 2019), considerando il fatturato relativo all’azienda conferita.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva
L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva
Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: altre” (Codice NC 210690).
Attualità 5 Dicembre 2025
Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi
Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile
In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.