Normativa e prassi

14 Dicembre 2020

Agevolazioni Iva anche per noleggio di ventilatori, aspiratori e saturimetri

L’esenzione Iva fino a dicembre 2020 e, dal 2021, l’aliquota al 5%, per le cessioni dei beni elencati dall’articolo 124 del decreto “Rilancio”, può essere applicata anche in caso di fornitura tramite noleggio degli stessi beni. Irrilevante, inoltre, ai fini del beneficio, che tali strumenti non siano specificatamente utilizzati per la prevenzione, diagnosi e cura del Covid-19, essenziale è la finalità sanitaria. È quanto precisa la risposta n. 585 del 14 dicembre 2020 dell’Agenzia delle entrate.

La Asl istante ha stipulato un contratto per il noleggio di ventilatori polmonari, aspiratori e saturimetri destinati a persone con invalidità permanente. La firma del contratto è avvenuta prima dell’entrata in vigore del decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020) il cui articolo 124 esenta dall’Iva, in via transitoria, le cessioni di determinati beni, tra i quali gli strumenti oggetto dell’interpello, effettuate entro il 2020, e stabilisce un’aliquota ridotta al 5% per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2021.

Il fornitore ha fatturato all’azienda sanitaria, fino al 19 maggio 2020, il noleggio dei suddetti beni con l’aliquota agevolata del 4% prevista dal punto 41-quater della Tabella A, parte II del decreto Iva 633 per protesi e ausili inerenti menomazioni di tipo funzionale permanente. Dal 20 maggio 2020, a valle dell’emanazione del “Rilancio”, la ditta ha applicato l’esenzione d’imposta disposta dall’articolo 124 del decreto legge n. 34/2020.

L’istante chiede se, trattandosi di un noleggio e non di una cessione, sia corretto, come ha fatto il fornitore, applicare al caso descritto l’agevolazione introdotta all’articolo 124, considerato anche che i dispositivi in argomento non sono specificamente utilizzati per la prevenzione, diagnosi e cura del Covid-19.
La Asl ritiene, inoltre, che dal 1° gennaio 2021 all’operazione possa essere nuovamente applicata l’aliquota del 4% prevista dalla Tabella A, parte II – punto 41-quater del Dpr n. 633/1972, perché più favorevole rispetto a quella ridotta del 5% stabilita dall’articolo 124.

L’Agenzia delle entrate, in sintesi, promuove la condotta del fornitore. L’articolo 124 del decreto “Rilancio” prevede per le cessioni dei beni rigorosamente elencati (l’elenco è tassativo e non esemplificativo) nella norma uno sconto fiscale che si realizza in due step: l’introduzione transitoria, fino al 31 dicembre 2020, di un regime di esenzione, e un’aliquota light del 5% a partire dal prossimo anno. Il nuovo trattamento fiscale ha richiesto una modifica alla Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr n. 633/1972, con l’aggiunta del numero 1-ter.

Tornando alla vicenda esaminata, l’Agenzia conferma quanto sostenuto dal fornitore e cioè che alle operazioni di noleggio, secondo l’articolo 16, comma 3, del decreto Iva, deve essere applicata la stessa aliquota stabilita per la cessione degli stessi beni tramite contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili. Scopo della norma, come precisato con risoluzione n. 33/2002, è uniformare il trattamento Iva relativo all’acquisto di un bene, a prescindere dalla natura del rapporto giuridico.
Sull’argomento la circolare n. 26/2020 (vedi “Mascherine e dispositivi medici, primi chiarimenti sull’Iva agevolata”) ha precisato che il trattamento Iva introdotto dall’articolo 124 è applicabile alle cessioni onerose e a quelle gratuite dei beni elencanti nell’articolo stesso, nonché alle prestazioni di servizi del richiamato articolo 16 comma 3.
Ad esempio, aggiunge l’Agenzia, la fornitura di un ventilatore polmonare attraverso un contratto di locazione finanziaria sarà imponibile con aliquota Iva del 5% a decorrere prossimo anno e sarà esente se effettuata entro il 31 dicembre 2020. Tale orientamento trova fondamento nell’autorizzazione concessa dalla Commissione Ue che permette agli Stati membri di adottare, nel periodo di emergenza sanitaria, aliquote ridotte o esenzioni, con diritto a detrazione, alle cessioni dei materiali sanitari e farmaceutici necessari per contrastare il contagio da Coronavirus.
In conclusione, lo strumento giuridico del contratto di noleggio non ostacola l’applicazione del regime previsto per le cessioni dei beni elencati dall’articolo 124 del “Rilancio”.

Il documento di prassi chiarisce, inoltre, che i beni noleggiati rientrano tutti tra quelli elencati dalla disposizione, compresi i saturimetri in quanto riconducibili alla categoria della “strumentazione per diagnostica per COVID-19”, come ha specificato il ministero della Salute, in quanto dispositivi medici che permettono di diagnosticare una sofferenza a carico dell’apparato respiratorio di cui è responsabile Covid-19.
L’agevolazione è applicabile, inoltre, nonostante si tratti di dispositivi non specificatamente utilizzati per la prevenzione, diagnosi e cura della Covid-19, perché comunque considerati necessari per contrastare il diffondersi delle pandemie, per la cura delle persone affette da questi virus e per la protezione della collettività. Il regime di favore, naturalmente, vale soltanto se il bene è utilizzato per finalità sanitarie e non, ad esempio, con scopi cosmetici o alimentari.

Riguardo alla decorrenza dei regimi di esenzione e con aliquota al 5%, l’amministrazione ritiene che si debba far riferimento al momento di effettuazione dell’operazione e, quindi, della prestazione del servizio di noleggio e non alla data del contratto. Di conseguenza, le fatture emesse dal 20 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 sono in esenzione da Iva, secondo quanto disposto dell’articolo 124, comma 2, del Dl n. 34/2020.
Infine, per le stesse operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, se ne ricorrono le condizioni, è possibile beneficiare della aliquota Iva agevolata del 4% prevista dal n. 41-quater, della Tabella A, parte II, allegata a Dpr n. 633/1972, anziché di quella preista dall’articolo 124 del Dl n. 34/2020.

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