Normativa e prassi

14 Dicembre 2020

Riduzione della pressione fiscale: i chiarimenti sulle misure agevolative

Ai fini della verifica della soglia del reddito di 28mila euro si calcolano anche i redditi di coloro che beneficiano dei regimi speciali, come gli impatriati. Rientra nel computo del reddito complessivo, quello assoggettato a cedolare secca sugli affitti, mentre è escluso il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Sono solo alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 29/E del 14 dicembre 2020 sulle misure per ridurre la pressione fiscale sul lavoro dipendente, introdotte dal Dl n. 3/2020, in linea con le previsioni della legge di Bilancio 2020.

Le nuove disposizioni introdotte dal Dl n. 3/2020 (convertito dalla legge n. 21/2020) riguardano i lavoratori dipendenti e assimilati (articoli 49 e 50 del Tuir) e prevedono due misure: in primo luogo, un “trattamento integrativo” che, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari a 600 euro per il 2020 e a 1.200 euro per il 2021, se il reddito complessivo del beneficiario rimane sotto i 28mila euro (articolo 1 del Dl n. 3/2020).

In secondo luogo, il medesimo decreto, prevede anche una “ulteriore detrazione fiscale” per chi percepisce redditi, tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, compresi tra i 28 e i 40mila euro: in questo caso il lavoratore dipendente, o assimilato, nel 2020 fruirà di una detrazione (rapportata al periodo di lavoro) pari a 600 euro (che diventano 1.200 dal 2021), se il reddito complessivo non supera 35mila euro. Oltre questa soglia la detrazione spettante è di 480 euro (960 l’anno dal 2021) che si azzera al raggiungimento della soglia massima dei 40mila euro (articolo 2 del Dl n. 3/2020). Il trattamento integrativo, ricorda la circolare, costituisce una misura di carattere strutturale, ha carattere temporaneo, spettando solo per le prestazioni rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni. l’ulteriore detrazione fiscale rappresenta una misura temporanea adottata in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni.

In sintesi, il trattamento integrativo spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020, mentre l’ulteriore detrazione fiscale spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020. I due benefici sono rapportati al periodo di lavoro.

Sono i sostituti d’imposta che in presenza delle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del Dl n. 3/2020 riconoscono il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione fiscale eventualmente spettanti, ripartendoli fra le retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020, verificando in sede di conguaglio la spettanza nei confronti del contribuente. In particolare, devono determinare la spettanza delle agevolazioni e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. I sostituti riconoscono le misure di favore senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari, a partire dalle retribuzioni relative a prestazioni rese nel mese di luglio 2020, per consentire una rapida fruizione da parte dei beneficiari.
Ai fini della salvaguardia delle misure di favore, il Dl “Rilancio” ha previsto che il bonus Irpef e il trattamento integrativo spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020, ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti richiesti, siano riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore abbia una imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di ammontare inferiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti, per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica. Il sostituto d’imposta, quindi, riconosce i benefici spettanti, per il periodo nel quale il lavoratore fruisce degli ammortizzatori sociali speciali introdotti dal “Cura Italia”, assumendo, al posto degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria.
I sostituti d’imposta devono riconoscere il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione fiscale in base alle informazioni in loro possesso. I contribuenti che non hanno i presupposti per la fruizione dei benefici, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a 40mila euro per effetto di redditi diversi da quelli erogati dal sostituto stesso, devono comunicarlo al sostituto, il quale potrà effettuare il recupero delle somme non spettanti nei periodi di paga successivi a quello in cui è stata effettuata la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto di lavoro. Per espressa previsione normativa44 i sostituti d’imposta verificano in sede di conguaglio la spettanza del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione fiscale erogati.

Riduzione della pressione fiscale: i chiarimenti sulle misure agevolative

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