1 Dicembre 2020
Sport bonus, seconda finestra 2020: pronto l’elenco degli ammessi
Pubblicato, sul sito del dipartimento per lo Sport, l’elenco delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle imprese, identificati con numero seriale che potranno effettuare, entro giovedì 3 dicembre (e, quindi, entro dopodomani), erogazioni liberali in denaro destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture pubbliche e accedere allo sport bonus, seconda finestra 2020. Le istanze di accesso al credito d’imposta dovevano essere presentate dai futuri “benefattori” entro lo scorso 13 novembre (vedi “Sport bonus, seconda finestra 2020: primo step, presentare l’istanza”). Nella Pec di accettazione della richiesta l’ufficio competente ha comunicato, ricordiamo, il numero di codice seriale che, nell’elenco degli ammessi, individua i soggetti che potranno beneficiare del tax credit.
La somma destinata ai gestori o ai proprietari delle strutture sportive pubbliche interessate, pari o inferiore all’importo indicato nella richiesta del credito d’imposta, potrà essere versata al beneficiario scegliendo tra una delle cinque possibili opzioni disponibili: bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
A conferma della donazione, i destinatari del contributo dovranno inviare, entro il 10 dicembre 2020, una comunicazione al dipartimento per lo Sport del versamento ricevuto, compilando l’apposito modulo e inviandolo con Pec all’ufficiosport@pec.governo.it.
L’iter si chiuderà con la pubblicazione dell’elenco definitivo di coloro che potranno utilizzare il bonus, spendibile, ricordiamo, dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della lista. L’ufficio dello Sport comunica all’Agenzia delle entrate l’elenco dei beneficiari e l’importo riconosciuto a ognuno come credito di imposta.
La somma deve essere ripartita in tre quote annuali di uguale entità, con limiti e modalità di fruizione differenziate:
- le persone fisiche e gli Enc possono utilizzare il credito fino a un ammontare pari al 20% del reddito imponibile, nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2020, 2021 e 2022, portando la quota in diminuzione delle imposte dovute
- per i titolari di reddito d’impresa il limite di fruizione è pari al 10‰ dei ricavi annui. In tal caso, i contribuenti, fermo restando la ripartizione in tre quote annuali, possono utilizzare il bonus fino a un ammontare complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione con F24 (codice tributo “6892”), presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva
L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva
Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: altre” (Codice NC 210690).
Attualità 5 Dicembre 2025
Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi
Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile
In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.