28 Ottobre 2020
Country by Country reporting, aggiornate le regole di compilazione
Nuova versione per le modalità di presentazione all’Agenzia delle entrate della rendicontazione Paese per paese in applicazione del decreto del Mef 23 febbraio 2017 in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Nell’ottica generale di migliorare le modalità di compilazione e di trasmissione dei dati da parte delle entità tenute alla rendicontazione paese per paese, con il provvedimento dell’Agenzia del 27 ottobre 2020, infatti, è stato sostituito il precedente allegato tecnico (approvato con provvedimento del 27 novembre 2017) al fine di aggiornare le regole tecniche di compilazione della comunicazione e recepire quindi le modifiche introdotte allo schema xml internazionale Country-by-Country Report adottato dall’Ocse nel giugno 2019.
Il nuovo schema si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Il provvedimento introduce, inoltre, introdotte ulteriori regole per migliorare la qualità dei dati trasmessi all’Agenzia.
L’obbligo di rendicontazione Country by Country è stato introdotto nell’ordinamento interno dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 145 e 146, legge n. 208/2015). In tal modo, il legislatore nazionale ha recepito le indicazioni contenute nel progetto Beps–Action 13, (“Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting”), del 5 ottobre 2015.
Successivamente, con il citato Dm 23 febbraio 2017 sono state dettate le prime disposizioni attuative (vedi “Country by country reporting: emanate le istruzioni operative”).
L’articolo 4, comma 2, del citato decreto ha rinviato ad apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia la definizione delle modalità di presentazione della rendicontazione e il regime linguistico delle comunicazioni, avvenuta quindi con il provvedimento del 28 novembre 2017.
Il provvedimento in esame, dunque, sostituisce e aggiorna l’allegato tecnico sulla comunicazione approvato in precedenza.
Le modifiche adottate si applicano alle rendicontazioni trasmesse a decorrere dal 1° gennaio 2021, di conseguenza il precedente schema potrà essere utilizzato nella predisposizione delle comunicazioni annuali fino al 31 dicembre 2020.
Ultimi articoli
Analisi e commenti 23 Gennaio 2026
Buona fede e ruolo dell’esperto nel concordato semplificato
Fondamentale ai fini dell’accesso all’istituto è la relazione finale dell’esperto che va verificata anche sotto il profilo sostanziale dell’attendibilità e ragionevolezza delle attestazioni riportate Lo scorso 4 dicembre il Tribunale di Modena ha pronunciato un decreto di inammissibilità in materia di concordato semplificato.
Attualità 23 Gennaio 2026
Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026
La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva
Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato
Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.