Normativa e prassi

16 Ottobre 2020

Contributo a fondo perduto: due memo sui requisiti d’accesso

Per fruire del contributo a fondo perduto, previsto dall’articolo 25 del Dl “Rilancio”, il consorzio di distributori di carburante, per capire se rientra nella soglia massima dei ricavi, può calcolare i propri come fosse un distributore e la “vecchia società”, che ha intrapreso una nuova diversa attività dopo il 1° gennaio 2019, per la verifica del possesso dei requisiti, deve considerare tutte le attività esercitate.

Con le risposte nn. 477 e 478 del 16 ottobre 2020, l’Agenzia delle entrate torna sui requisiti di accesso al finanziamento straordinario concesso dal legislatore a sostegno di imprese e lavoratori autonomi danneggiati economicamente dalle conseguenze dell’emergenza epidemiologica, ribadendo le precisazioni, ad hoc per i singoli casi, fornite nel corso dell’anno con propri documenti di prassi.

In particolare, alla società consortile di distributori di carburante che, in relazione al limite di 5 milioni di euro per poter richiedere il contributo, chiede se può calcolare i suoi ricavi secondo le regole previste dall’articolo 18, comma 10, Dpr n. 600/1973, l’Agenzia accorda il suo assenso richiamando la circolare n. 15/2020.
In tale occasione, ha chiarito che “per […] i distributori di carburante […] si ritiene sia necessario fare riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”, il quale dispone che “per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni”.
Inoltre, con la circolare n. 22/2020 ha ulteriormente ribadito che “il rinvio nella circolare n. 15/E … alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all’articolo 18 ,…, è stato operato esclusivamente ai fini della determinazione della soglia massima [dei] ricavi o compensi per l’accesso al contributo”.
Quindi, l’Agenzia conclude che la società consortile può determinare la soglia massima dei ricavi (comma 2, articolo 25, Dl “Rilancio”) assumendo i ricavi percepiti al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, con le stesse modalità con cui l’istante determina i limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità di cui al comma 10 dell’articolo 18.

Con la risposta n. 478/2020, invece, rivolgendosi a una società del 1994, con prevalente attività di fitto e gestione di immobili di proprietà e con “secondaria” attività (avviata a novembre 2019) di gestione di una casa vacanze, che vuole sapere se, in conseguenza della forte crisi di tale attività accessoria rientra nella soglia minima del contributo a fondo perduto, l’Agenzia afferma che partecipano al calcolo tutti i risultati delle attività svolte.
È, in sostanza, quanto già previsto con la  circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, dove ha precisato che “un’impresa che ha come attività principale la locazione di immobili di proprietà – la cui data di inizio attività (o apertura della partita Iva) è antecedente al 31 dicembre 2018 – che ha intrapreso una nuova attività in un diverso settore, successivamente al 1° gennaio 2019, deve tener conto di tutte le attività esercitate ai fini della determinazione dei requisiti di accesso di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 25 del decreto rilancio”.

Contributo a fondo perduto: due memo sui requisiti d’accesso

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