12 Ottobre 2020
Contributo a fondo perduto: l’istanza per rimediare agli errori
Contributo Covid inferiore all’importo spettante o istanza sostitutiva respinta per decorrenza dei termini? Possibile sanare la situazione con una richiesta in autotutela da inviare tramite Pec alla Dp territorialmente competente. Il richiedente dovrà specificare in modo puntuale e chiaro i motivi dell’errore o l’impossibilità di trasmettere nei termini l’istanza sostitutiva per la quale il sistema ha consegnato una seconda ricevuta di scarto. Per la domanda il contribuente potrà avvalersi anche di un intermediario delegato.
I chiarimenti arrivano con la risoluzione n. 65/E dell’11 ottobre 2020.
La decisione si è resa necessaria a seguito delle segnalazioni di operatori e associazioni di categoria riguardanti le istanze per le quali è stato regolarmente eseguito il mandato di pagamento ma il contribuente ha ricevuto un contributo inferiore a quello spettante a seguito di errori commessi, individuati però solo dopo l’accreditamento della somma.
Ulteriori segnalazioni, poi, hanno riguardato le istanze trasmesse a ridosso della scadenza dei 60 giorni, per le quali il sistema dell’Agenzia ha inviato una seconda ricevuta di scarto oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza e l’utente non ha potuto trasmettere l’istanza sostitutiva con la correzione dell’errore in quanto, scaduti i termini, il sistema l’ha respinta.
L’Agenzia chiarisce che, insieme al modello dell’istanza di revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto o dell’entità del contributo erogato, occorrerà inviare una nota con la quale il soggetto richiedente il contributo specifica in modo puntuale e chiaro i motivi dell’errore o l’impossibilità di trasmettere nei termini l’istanza sostitutiva di istanza per la quale il sistema ha consegnato una seconda ricevuta di scarto.
In tema di contributo Covid, si ricorda che le istanze per il riconoscimento delle somme potevano essere trasmesse entro sessanta giorni dalla data del 15 giugno 2020, o dal 25 giugno se presentate dagli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto: la scadenza quindi cadeva, rispettivamente, il 13 agosto e il 24 agosto (articolo 25, comma 8, Dl n. 34/2020). Inoltre, le regole tecniche per la trasmissione delle istanze sono state disciplinate con provvedimento del direttore del 10 giugno 2020 e i chiarimenti interpretativi sono stati forniti con le circolari n. 15/2020 e n. 22/2020.
Ultimi articoli
Attualità 10 Marzo 2026
Al via le iscrizioni al 5 per mille per gli enti dello sport dilettantistico
Le associazioni sportive di nuova costituzione, o che lo scorso anno non si sono iscritte o non possedevano i requisiti, hanno tempo fino al 10 aprile per inoltrare domanda di accesso al contributo Aperta la finestra temporale per le iscrizioni delle Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) al 5 per mille 2026.
Normativa e prassi 10 Marzo 2026
Piccola proprietà contadina, ok alle compartecipazioni “reali”
La decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina si verifica solo quando il contratto, in concreto, si risolve nella mera concessione in godimento del terreno, assimilabile a un affitto L’Agenzia delle entrate, con la risposta n.
Analisi e commenti 10 Marzo 2026
Legge di Bilancio 2026: novità per gli intermediari finanziari
Le modifiche al regime di deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela finalizzate a intercettare possibili perdite di valore, in linea con la normativa interna e Ue L’articolo 1, comma 56, della legge n.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi
I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.